Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z1. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - FACOLTA' DELLA CORTE DEI CONTI DI CHIEDERE E RICEVERE DAGLI UFFICI REGIONALI COMUNICAZIONI, ATTI E NOTIZIE, NONCHE' DI DISPORRE ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DIRETTI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA REGIONALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 29/95 Z1. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - FACOLTA' DELLA CORTE DEI CONTI DI CHIEDERE E RICEVERE DAGLI UFFICI REGIONALI COMUNICAZIONI, ATTI E NOTIZIE, NONCHE' DI DISPORRE ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI DIRETTI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA REGIONALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La legge n. 20 del 1994 - stabilendo che la Corte dei conti riceve dalle regioni comunicazione delle misure adottate consequenzialmente al controllo eseguito sulle amministrazioni regionali, che puo' richiedere a queste ultime e agli organi di controllo interno atti o notizie, e che puo' compiere e disporre, nei confronti degli stessi uffici, ispezioni e accertamenti diretti - non contempla ipotesi di controllo a se' stanti, ma poteri istruttori esercitabili dalla Corte dei conti in modo rigorosamente strumentale all'esercizio del controllo sulla gestione, e riconducibili al dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, ovvero giustificati dallo svolgimento di funzioni statali di vigilanza o di controllo non incostituzionalmente stabilite nei confronti delle regioni stesse. Alla stregua di tale interpretazione, pertanto, le notizie e i dati acquisiti attraverso l'esercizio dei detti poteri possono valere ad attivare l'azione di responsabilita' contabile dei pubblici funzionari (innanzi alle Sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti), ma giammai essere utilizzati in sede processuale, risultando altrimenti vanificato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi sesto, ottavo e nono, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 97, 118, 119 e 125, comma primo, Cost.). - sul dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, v. S. nn. 338/1994, 302/1994, 128/1994, 116/1994; sui poteri di ispezione amministrativa nei confronti delle regioni, v. S. nn. 452/1989, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
La legge n. 20 del 1994 - stabilendo che la Corte dei conti riceve dalle regioni comunicazione delle misure adottate consequenzialmente al controllo eseguito sulle amministrazioni regionali, che puo' richiedere a queste ultime e agli organi di controllo interno atti o notizie, e che puo' compiere e disporre, nei confronti degli stessi uffici, ispezioni e accertamenti diretti - non contempla ipotesi di controllo a se' stanti, ma poteri istruttori esercitabili dalla Corte dei conti in modo rigorosamente strumentale all'esercizio del controllo sulla gestione, e riconducibili al dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, ovvero giustificati dallo svolgimento di funzioni statali di vigilanza o di controllo non incostituzionalmente stabilite nei confronti delle regioni stesse. Alla stregua di tale interpretazione, pertanto, le notizie e i dati acquisiti attraverso l'esercizio dei detti poteri possono valere ad attivare l'azione di responsabilita' contabile dei pubblici funzionari (innanzi alle Sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti), ma giammai essere utilizzati in sede processuale, risultando altrimenti vanificato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi sesto, ottavo e nono, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 97, 118, 119 e 125, comma primo, Cost.). - sul dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, v. S. nn. 338/1994, 302/1994, 128/1994, 116/1994; sui poteri di ispezione amministrativa nei confronti delle regioni, v. S. nn. 452/1989, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 125
co. 1
Altri parametri e norme interposte