Capacità contributiva – In genere – Espressione del principio di uguaglianza sul piano tributario – Definizione – Idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, sulla base di indici rilevatori di ricchezza individuati discrezionalmente dal legislatore – Conseguente divieto di scelte arbitrarie e irrazionali. (Classif. 044001).
La Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, piuttosto esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. (Precedente: S. 10/2015).
La violazione del principio di eguaglianza (anche) in ambito tributario sussiste laddove situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando, alla diversità di disciplina, corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/ 2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075).
Per capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 201/2014).
Ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza e ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedenti: S. 60/2024 - mass. 46101; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 10/2023 - mass. 45322; S. 10/2015).