Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z2. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - POTERE DELLA CORTE DEI CONTI DI VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DI CONTROLLI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE (COSTITUENDO LA SUDDETTA VERIFICA UN POTERE NON AUTONOMO, MA STRUMENTALE AL CONTROLLO DI GESTIONE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 Z2. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - POTERE DELLA CORTE DEI CONTI DI VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DI CONTROLLI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE (COSTITUENDO LA SUDDETTA VERIFICA UN POTERE NON AUTONOMO, MA STRUMENTALE AL CONTROLLO DI GESTIONE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, prevedendo che la Corte dei conti, nell'ambito del controllo della gestione finanziaria, verifica il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, incluse quelle regionali, non lede l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, poiche' la suddetta verifica non costituisce l'oggetto di un autonomo potere di vigilanza della Corte dei conti nei confronti di determinati uffici regionali, ma rappresenta, piuttosto, un elemento di valutazione inerente al complessivo controllo sulla gestione, nel senso che l'eventuale cattivo funzionamento dei controlli interni puo' essere assunto a elemento o indizio per la valutazione connessa all'esercizio del controllo sulla gestione. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, e 128 Cost., nonche' all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, prevedendo che la Corte dei conti, nell'ambito del controllo della gestione finanziaria, verifica il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, incluse quelle regionali, non lede l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, poiche' la suddetta verifica non costituisce l'oggetto di un autonomo potere di vigilanza della Corte dei conti nei confronti di determinati uffici regionali, ma rappresenta, piuttosto, un elemento di valutazione inerente al complessivo controllo sulla gestione, nel senso che l'eventuale cattivo funzionamento dei controlli interni puo' essere assunto a elemento o indizio per la valutazione connessa all'esercizio del controllo sulla gestione. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, e 128 Cost., nonche' all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte