Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z3. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEI MEDESIMI ENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/95 Z3. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEI MEDESIMI ENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le previsioni costituzionali attinenti ai controlli di legittimita' (o a quelli di merito a fini di riesame) su singoli atti amministrativi non possono essere interpretate quali norme preclusive di altre forme di controllo, e segnatamente del controllo sulla gestione nei confronti dei comuni e degli altri enti locali. Nella specie, la previsione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che attribuisce alla Regione l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali (nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato), non preclude alla legge statale di attribuire alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali, inclusi quelli operanti nella regione valdostana. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e settimo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento all'art. 43 dello Statuto per la Valle d'Aosta). - v. S. nn. 961/1988, 422/1988; sulla qualificazione delle disposizioni della L. n. 20 del 1994 come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Le previsioni costituzionali attinenti ai controlli di legittimita' (o a quelli di merito a fini di riesame) su singoli atti amministrativi non possono essere interpretate quali norme preclusive di altre forme di controllo, e segnatamente del controllo sulla gestione nei confronti dei comuni e degli altri enti locali. Nella specie, la previsione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che attribuisce alla Regione l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali (nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato), non preclude alla legge statale di attribuire alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali, inclusi quelli operanti nella regione valdostana. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e settimo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento all'art. 43 dello Statuto per la Valle d'Aosta). - v. S. nn. 961/1988, 422/1988; sulla qualificazione delle disposizioni della L. n. 20 del 1994 come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 43
Altri parametri e norme interposte