Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z4. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - POTERE DELLA CORTE DEI CONTI DI RICHIEDERE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI IL RIESAME DI ATTI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA (AI FINI DELLA SUA APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OPERANTI IN TERRITORIO VALDOSTANO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 29/95 Z4. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - POTERE DELLA CORTE DEI CONTI DI RICHIEDERE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI IL RIESAME DI ATTI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA DEL CONTROLLO REGIONALE SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA (AI FINI DELLA SUA APPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OPERANTI IN TERRITORIO VALDOSTANO) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 3, comma ottavo, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui prevede che la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge, non puo' interpretarsi come norma direttamente applicabile da parte della Corte dei conti nei confronti degli enti operanti nella Regione Valle d'Aosta - cio' che contrasterebbe con la previsione statutaria del controllo regionale sugli atti degli enti locali - ma va intesa come norma di principio che vincola la suddetta Regione a rivedere la propria legislazione al fine di disciplinare, nei modi da essa ritenuti piu' opportuni, la possibilita' del riesame, da parte delle amministrazioni competenti, di propri atti a seguito di segnalazioni scaturenti dallo svolgimento del controllo sulla gestione ad opera della Corte dei conti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 8, comma terzo, legge n. 20 del 1994, in riferimento, all'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 3, comma ottavo, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui prevede che la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge, non puo' interpretarsi come norma direttamente applicabile da parte della Corte dei conti nei confronti degli enti operanti nella Regione Valle d'Aosta - cio' che contrasterebbe con la previsione statutaria del controllo regionale sugli atti degli enti locali - ma va intesa come norma di principio che vincola la suddetta Regione a rivedere la propria legislazione al fine di disciplinare, nei modi da essa ritenuti piu' opportuni, la possibilita' del riesame, da parte delle amministrazioni competenti, di propri atti a seguito di segnalazioni scaturenti dallo svolgimento del controllo sulla gestione ad opera della Corte dei conti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 8, comma terzo, legge n. 20 del 1994, in riferimento, all'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 43
Altri parametri e norme interposte