Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21590  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21601  21602  21603


Titolo
SENTE. 29/95 Z5. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFETTO DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE (NON RIENTRANDO I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI NELLA POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

Testo
Gli enti locali considerati dall'art. 130 Cost. non possono essere assimilati agli enti dipendenti dalla regione, di modo che la potesta' legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario concernente l'ordinamento dei secondi non puo' estendersi alla disciplina dei controlli dei primi. Pertanto, le regioni ad autonomia comune non hanno interesse ad impugnare la normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 Cost.). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte