Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENTE. 29/95 Z5. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFETTO DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE (NON RIENTRANDO I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI NELLA POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
SENTE. 29/95 Z5. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISTITUZIONE NEI CONFRONTI (ANCHE) DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFETTO DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE (NON RIENTRANDO I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI NELLA POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.
Testo
Gli enti locali considerati dall'art. 130 Cost. non possono essere assimilati agli enti dipendenti dalla regione, di modo che la potesta' legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario concernente l'ordinamento dei secondi non puo' estendersi alla disciplina dei controlli dei primi. Pertanto, le regioni ad autonomia comune non hanno interesse ad impugnare la normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 Cost.). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Gli enti locali considerati dall'art. 130 Cost. non possono essere assimilati agli enti dipendenti dalla regione, di modo che la potesta' legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario concernente l'ordinamento dei secondi non puo' estendersi alla disciplina dei controlli dei primi. Pertanto, le regioni ad autonomia comune non hanno interesse ad impugnare la normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 Cost.). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte