Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z7. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE DELLO STATO - OMESSA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DI LEGGE OGGETTO DI CENSURA - POSSIBILITA' DI DEDURRE CHIARAMENTE DAL RICORSO QUALE SIA LA NORMA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RIGETTO DI ECCEZIONE BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.
SENT. 29/95 Z7. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE DELLO STATO - OMESSA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DI LEGGE OGGETTO DI CENSURA - POSSIBILITA' DI DEDURRE CHIARAMENTE DAL RICORSO QUALE SIA LA NORMA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RIGETTO DI ECCEZIONE BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.
Testo
La mancata indicazione dell'articolo di legge oggetto di censura non preclude l'ammissibilita' della questione proposta dalla regione in via principale, ove dal ricorso si deduca chiaramente quale sia la norma oggetto di contestazione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine a questione di costituzionalita' proposta dalla Regione Emilia Romagna). red.: L.I. rev.: S.P.
La mancata indicazione dell'articolo di legge oggetto di censura non preclude l'ammissibilita' della questione proposta dalla regione in via principale, ove dal ricorso si deduca chiaramente quale sia la norma oggetto di contestazione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine a questione di costituzionalita' proposta dalla Regione Emilia Romagna). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte