Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21590  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21603


Titolo
SENT. 29/95 Z7. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGE DELLO STATO - OMESSA INDICAZIONE DELL'ARTICOLO DI LEGGE OGGETTO DI CENSURA - POSSIBILITA' DI DEDURRE CHIARAMENTE DAL RICORSO QUALE SIA LA NORMA IMPUGNATA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RIGETTO DI ECCEZIONE BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
La mancata indicazione dell'articolo di legge oggetto di censura non preclude l'ammissibilita' della questione proposta dalla regione in via principale, ove dal ricorso si deduca chiaramente quale sia la norma oggetto di contestazione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine a questione di costituzionalita' proposta dalla Regione Emilia Romagna). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte