Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z8. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AUTOQUALIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE NORME ISTITUTIVE DI ESSO COME "PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA" E "NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE" - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - ASSERITA NON CORRISPONDENZA DELL'AUTOQUALIFICAZIONE AL CARATTERE SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - REIEZIONE DI TALE ASSUNTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 Z8. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AUTOQUALIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE NORME ISTITUTIVE DI ESSO COME "PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA" E "NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE" - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - ASSERITA NON CORRISPONDENZA DELL'AUTOQUALIFICAZIONE AL CARATTERE SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - REIEZIONE DI TALE ASSUNTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'autoqualificazione che il legislatore conferisce alle proprie norme non e' determinante al fine di ritenere che esse siano effettivamente "principi fondamentali della materia" o "norme fondamentali di riforma economico-sociale"; tuttavia, nel caso della legge n. 20 del 1994, detta qualificazione risponde al carattere sostanziale delle disposizioni ivi contenente, le quali introducono un nuovo tipo di controllo sulle pubbliche amministrazioni da parte della Corte dei conti e comportano una rilevante trasformazione istituzionale, i cui effetti ricadono inequivocabilmente nel campo economico-sociale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, prima e seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 125 Cost., nonche' agli artt. 2 e 4 dello Statuto per la Valle d'Aosta e all'art. 58 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia). - v. S. nn. 85/1990, 99/1987, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
L'autoqualificazione che il legislatore conferisce alle proprie norme non e' determinante al fine di ritenere che esse siano effettivamente "principi fondamentali della materia" o "norme fondamentali di riforma economico-sociale"; tuttavia, nel caso della legge n. 20 del 1994, detta qualificazione risponde al carattere sostanziale delle disposizioni ivi contenente, le quali introducono un nuovo tipo di controllo sulle pubbliche amministrazioni da parte della Corte dei conti e comportano una rilevante trasformazione istituzionale, i cui effetti ricadono inequivocabilmente nel campo economico-sociale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, prima e seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 125 Cost., nonche' agli artt. 2 e 4 dello Statuto per la Valle d'Aosta e all'art. 58 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia). - v. S. nn. 85/1990, 99/1987, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 125
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 58
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte