Sentenza 30/1995 (ECLI:IT:COST:1995:30)
Massima numero 21843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:
21844
Titolo
SENT. 30/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE - AMMISSIBILITA' - LIMITI - FATTISPECIE.
SENT. 30/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE - AMMISSIBILITA' - LIMITI - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e cio' per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potesta' in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento. Invece, la sospensione, in via provvisoria e temporanea, degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita' disposta contemporaneamente all'ordinanza di rimessione alla Corte, non determinando l'esaurimento del potere cautelare del giudice, non fa venir meno la rilevanza della questione sollevata. (Nella specie, nel giudizio vertente sull'art. 55 del d.lgs. n. 277 del 1991, promosso dal Consiglio di Stato su appello contro una ordinanza del T.A.R. Veneto con cui si era negata la sospensiva di un provvedimento emesso in base alla norma impugnata, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato, in quanto la sospensiva dello stesso provvedimento disposta a sua volta dal giudice 'a quo' nel sollevare la questione, aveva carattere provvisorio). - v. S. nn. 444/1990, 498/1990, 579/1989 e O. n. 142/1988. red.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l'accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e cio' per l'avvenuto esaurimento di ogni sua potesta' in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento. Invece, la sospensione, in via provvisoria e temporanea, degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalita' disposta contemporaneamente all'ordinanza di rimessione alla Corte, non determinando l'esaurimento del potere cautelare del giudice, non fa venir meno la rilevanza della questione sollevata. (Nella specie, nel giudizio vertente sull'art. 55 del d.lgs. n. 277 del 1991, promosso dal Consiglio di Stato su appello contro una ordinanza del T.A.R. Veneto con cui si era negata la sospensiva di un provvedimento emesso in base alla norma impugnata, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato, in quanto la sospensiva dello stesso provvedimento disposta a sua volta dal giudice 'a quo' nel sollevare la questione, aveva carattere provvisorio). - v. S. nn. 444/1990, 498/1990, 579/1989 e O. n. 142/1988. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23