Sentenza 30/1995 (ECLI:IT:COST:1995:30)
Massima numero 21844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:
21843
Titolo
SENT. 30/95 B. PROFESSIONI - SANITARI - NUOVA DISCIPLINA, ATTUATIVA DI DIRETTIVE CEE, PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI - PREVISIONE DELLA FIGURA DI "MEDICO COMPETENTE" PER I CONTROLLI DI SICUREZZA IN MATERIA - CONDIZIONI (ALMENO QUATTRO ANNI DI ATTIVITA' DI MEDICO DEL LAVORO; DOMANDA ENTRO UN CERTO TERMINE) PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INERENTI A TALE QUALIFICA DA PARTE DEI MEDICI PRIVI DEI NUOVI PIU' RIGOROSI REQUISITI RICHIESTI A REGIME - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 30/95 B. PROFESSIONI - SANITARI - NUOVA DISCIPLINA, ATTUATIVA DI DIRETTIVE CEE, PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI - PREVISIONE DELLA FIGURA DI "MEDICO COMPETENTE" PER I CONTROLLI DI SICUREZZA IN MATERIA - CONDIZIONI (ALMENO QUATTRO ANNI DI ATTIVITA' DI MEDICO DEL LAVORO; DOMANDA ENTRO UN CERTO TERMINE) PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INERENTI A TALE QUALIFICA DA PARTE DEI MEDICI PRIVI DEI NUOVI PIU' RIGOROSI REQUISITI RICHIESTI A REGIME - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ambito della disciplina emanata, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, per l'attuazione di direttive CEE (nn. 80/1107, 82/605 ed altre) in base alla legge di delega 30 luglio 1990, n. 212, con il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, le condizioni poste, a pena di esclusione, dall'art. 55 di questo (svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentazione di apposta domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) perche' i laureati in medicina e chirurgia non in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (specializzazione o docenza in medicina del lavoro od in tossicologia, igiene industriale ecc.) per poter rivestire la qualifica di "medico competente" riguardo ai controlli e vari adempimenti previsti per la sicurezza del lavoro, potessero esercitarne le funzioni, non comportano violazione dell'art. 3 Cost.. Non vale addurre in contrario, infatti, la illegittimita' costituzionale (dichiarata con sent. n. 100 del 1989) delle norme della legge n. 409 del 1985 (istitutiva della professione di odontoiatra) che, pur dopo aver riconosciuto in via di principio l'idoneita' dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'Universita' prima del 28 gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra, subordinavano l'esercizio di questa attivita' all'opzione tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei medici odontoiatri, giacche', nella specie, ai medici del lavoro interessati non viene imposta alcuna opzione ne' la perdita di alcuna pregressa facolta'. E d'altra parte rientra nella discrezionalita' del legislatore - una volta prescritti, a regime, ai fini dell'assunzione della qualita' di "medico competente" nella materia ' de qua', requisiti piu' rigorosi - considerare, in via transitoria, equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa come quello stabilito, e consentire a medici che gia' svolgevano quelle funzioni prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle subordinandole ad una espressa domanda dell'interessato, al fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione esistente ad una certa data. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277). - V. S. n. 100/1989, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Nell'ambito della disciplina emanata, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, per l'attuazione di direttive CEE (nn. 80/1107, 82/605 ed altre) in base alla legge di delega 30 luglio 1990, n. 212, con il d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, le condizioni poste, a pena di esclusione, dall'art. 55 di questo (svolgimento dell'attivita' di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentazione di apposta domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) perche' i laureati in medicina e chirurgia non in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (specializzazione o docenza in medicina del lavoro od in tossicologia, igiene industriale ecc.) per poter rivestire la qualifica di "medico competente" riguardo ai controlli e vari adempimenti previsti per la sicurezza del lavoro, potessero esercitarne le funzioni, non comportano violazione dell'art. 3 Cost.. Non vale addurre in contrario, infatti, la illegittimita' costituzionale (dichiarata con sent. n. 100 del 1989) delle norme della legge n. 409 del 1985 (istitutiva della professione di odontoiatra) che, pur dopo aver riconosciuto in via di principio l'idoneita' dei medici chirurghi abilitati all'esercizio della professione medica, iscritti all'Universita' prima del 28 gennaio 1980, ad esercitare la professione di odontoiatra, subordinavano l'esercizio di questa attivita' all'opzione tra l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e quella all'albo dei medici odontoiatri, giacche', nella specie, ai medici del lavoro interessati non viene imposta alcuna opzione ne' la perdita di alcuna pregressa facolta'. E d'altra parte rientra nella discrezionalita' del legislatore - una volta prescritti, a regime, ai fini dell'assunzione della qualita' di "medico competente" nella materia ' de qua', requisiti piu' rigorosi - considerare, in via transitoria, equivalente a questi requisiti un periodo di esperienza pregressa come quello stabilito, e consentire a medici che gia' svolgevano quelle funzioni prima del decreto legislativo, di continuare a svolgerle subordinandole ad una espressa domanda dell'interessato, al fine di cristallizzare, per ragioni di certezza, la situazione esistente ad una certa data. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277). - V. S. n. 100/1989, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte