Sentenza 31/1995 (ECLI:IT:COST:1995:31)
Massima numero 21845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21846  21847  21852


Titolo
SENT. N. 31/95 A. REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBONDONANDOSI AD ECCESSI" - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DI TALE ESPRESSIONE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PENALISTICO DI LEGALITA' E CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA NON SIA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE MA DI MERA INTERPRETAZIONE - REIEZIONE.

Testo
Contro quanto eccepito dall'Avvocatura di Stato, non puo' dirsi di mera interpretazione la questione sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3 Cost., riguardo al reato di rivolta previsto dall'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace - nell'ipotesi in cui risulti commesso "abbandonandosi ad eccessi" - sul presupposto che tale espressione non possa intendersi se non nel significato, assolutamente vago, di "atti di estrema indisciplina", inconciliabile con il principio di determinazione degli elementi della fattispecie penale e di conseguenza, per la diversita' delle interpretazioni a cui puo' dare adito, con il principio di parita' di trattamento. Non si puo' infatti negare che i giudici 'a quibus', avendo individuato con precisione sia una disposizione di legge ordinaria alla quale essi ritengono di conferire una non implausibile interpretazione, sia i parametri costituzionali in riferimento ai quali essi dubitano della legittimita' della stessa, abbiano formulato nelle ordinanze di rimessione una vera e propria questione di costituzionalita'. red. S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte