Sentenza 31/1995 (ECLI:IT:COST:1995:31)
Massima numero 21847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 31/95 C. REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBANDONANDOSI AD ECCESSI" - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DI TALE ELEMENTO DELLA FATTISPECIE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PENALISTICO DI LEGALITA' E, CONSEGUENTEMENTE, DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA, DATO IL SIGNIFICATO UNIVOCO CHE ALL'ESPRESSIONE "ECCESSI" E' STATO COMUNEMENTE DATO DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE
SENT. 31/95 C. REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBANDONANDOSI AD ECCESSI" - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DI TALE ELEMENTO DELLA FATTISPECIE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PENALISTICO DI LEGALITA' E, CONSEGUENTEMENTE, DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA, DATO IL SIGNIFICATO UNIVOCO CHE ALL'ESPRESSIONE "ECCESSI" E' STATO COMUNEMENTE DATO DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE
Testo
Riguardo alla fattispecie del reato di rivolta di cui all'all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., realizzata attraverso eccessi, nella giurisprudenza penale militare, secondo i comuni criteri d'interpretazione delle norme giuridiche, il significato dell'espressione "abbandonandosi ad eccessi", riferita alle modalita' di comportamento della omissione o ritardo, da parte di militari, di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore, e' coerentemente individuato negli atti di intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale collettiva sulla volonta' del superiore: significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da quella della rivolta, di cui allo stesso n. 3, realizzata con atti violenti, la quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volonta' del superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1 dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto, nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da parte di militari riuniti in numero di quattro o piu'. Non puo' percio' dirsi che la previsione del codice sul punto in questione sia viziata da indeterminatezza e che possa quindi dar luogo a differenze di interpretazione giudiziale tali da incidere sul principio di parita' di trattamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Riguardo alla fattispecie del reato di rivolta di cui all'all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., realizzata attraverso eccessi, nella giurisprudenza penale militare, secondo i comuni criteri d'interpretazione delle norme giuridiche, il significato dell'espressione "abbandonandosi ad eccessi", riferita alle modalita' di comportamento della omissione o ritardo, da parte di militari, di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore, e' coerentemente individuato negli atti di intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale collettiva sulla volonta' del superiore: significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da quella della rivolta, di cui allo stesso n. 3, realizzata con atti violenti, la quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volonta' del superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1 dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto, nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da parte di militari riuniti in numero di quattro o piu'. Non puo' percio' dirsi che la previsione del codice sul punto in questione sia viziata da indeterminatezza e che possa quindi dar luogo a differenze di interpretazione giudiziale tali da incidere sul principio di parita' di trattamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte