Sentenza 31/1995 (ECLI:IT:COST:1995:31)
Massima numero 21852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21845  21846  21847


Titolo
SENT. 31/95 D. REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBANDONANDOSI AD ECCESSI" - PENA EDITTALE IDENTICA (DA TRE A QUINDICI ANNI) A QUELLA PREVISTA PER LA RIVOLTA COMMESSA MEDIANTE "ATTI VIOLENTI" - MANCANZA DI RIFERIMENTO AGLI "ECCESSI" IN ORDINE AL REATO DI RIVOLTA DA PARTE DI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA SOTTO L'UNO E L'ALTRO PROFILO - ESCLUSIONE, ESSENDO NECESSARIA, SECONDO LA INTERPRETAZIONE DA DARE ALLA NORMA 'DE QUA', PER LA CONFIGURABILITA' DEGLI "ECCESSI", UNA "VIOLENZA", PUR SE SOLO "MORALE", GRAVEMENTE LESIVA PER LE ESIGENZE, NON RICORRENTI PER GLI APPARTAMENTI A CORPO SMILITARIZZATO, DELLA TUTELA DELLA DISCIPLINA MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Una volta stabilito che l'art. 174, comma primo, cod. pen. mil. pace, n. 3, va interpretato nel senso che, perche' il reato, ivi previsto, di rivolta commessa "abbandonandosi ad eccessi" sia configurabile, il rifiuto, la omissione o il ritardo da parte dei militari che vi siano incorsi nell'obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore - in cui il reato si concreta - devono accompagnarsi ad atti di intensa disciplina tendenti ad esercitare una forma di "violenza morale" nei confronti del superiore, non e' irragionevole che il legislatore abbia sottoposto il reato in questione alla stessa pena edittale prevista per la rivolta compiuta mediante "atti violenti", trattandosi di lesioni del bene protetto realizzate con modalita' diverse, ma omogenee (comportamento intimidatorio - violenza), salvo sempre il potere del giudice, all'atto della determinazione in concreto della sanzione, di calibrarne l'applicazione, entro gli ampi termini della pena edittale (da tre a quindici anni), alla reale entita' della condotta posta in essere. Ne' e' irragionevole che mentre nel definire la rivolta di cui all'art. 174 cod. pen. mil. pace, il legislatore abbia previsto entrambe le suddette ipotesi, nel delineare il reato di rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato (art. 73, primo comma, n. 2, legge 1 aprile 1981, n. 121) abbia omesso il riferimento agli "eccessi", giacche' mentre nel caso di un delitto - come quello previsto dall'art. 174 cod. pen. mil. di pace - "contro la disciplina militare" l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del superiore concorre significativamente a determinare la gravita' dell'offesa al bene tutelato, lo stesso elemento puo' essere visto in diversa prospettiva nella delineazione del reato di rivolta quando questo sia riferito ad un corpo smilitarizzato qual'e' la polizia di Stato (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, comma primo, n. 3 cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima C. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte