Ordinanza 32/1995 (ECLI:IT:COST:1995:32)
Massima numero 21800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 32/95. FALLIMENTO - DEBITI 'CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO', DA SODDISFARSI IN PREDEDUZIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSI, PER CONSOLIDATA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DELLE OBBLIGAZIONI DI GESTIONE INSORTE NEL CORSO DI PREGRESSE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CUI SIA SEGUITO IL FALLIMENTO - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEI CREDITORI, ANCORCHE' PRELATIZI, ANTECEDENTI ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 32/95. FALLIMENTO - DEBITI 'CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO', DA SODDISFARSI IN PREDEDUZIONE - INCLUSIONE TRA DI ESSI, PER CONSOLIDATA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DELLE OBBLIGAZIONI DI GESTIONE INSORTE NEL CORSO DI PREGRESSE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, CUI SIA SEGUITO IL FALLIMENTO - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO, NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, DEI CREDITORI, ANCORCHE' PRELATIZI, ANTECEDENTI ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - GIUSTIFICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 111 della legge fallimentare, nella parte in cui, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, costituente "diritto vivente", include tra i debiti di massa 'contratti per l'amministrazione del fallimento', da soddisfarsi in prededuzione, anche le obbligazioni di gestione, insorte nel corso di pregresse procedure di amministrazione controllata, alle quali sia seguito il fallimento, non da' luogo ad una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, sotto il profilo della tutela del proprio diritto di credito, a scapito dei creditori 'antecedenti' - ancorche' prelatizi - all'amministrazione controllata. Infatti, a parte che tali categorie di creditori, per la loro sostanziale diversita' di posizioni, non sono comparabili, la prededucibilita' riconosciuta ai primi si giustifica in quanto e' volta a riequilibrare il maggior rischio contrattuale a cui essi, nel concedere i crediti, si espongono, e ad incentivarne l'erogazione in funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti i creditori, non rilevando al riguardo che i creditori "antecedenti" siano esclusi, ex art. 189, legge fallimentare, dal voto sull'ammissione del debitore all'amministrazione controllata. Ne' in contrario hanno peso le considerazioni del tribunale ' a quo' sulla eventuale,minore utilita', in concreto, dei crediti di gestione, giacche' il relativo regime giuridico coerentemente prescinde da valutazioni contingenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dovendosi ritenere impropriamente invocato, dal giudice 'a quo', senza peraltro motivazione alcuna, l'art. 25, Cost.). - v. S. n. 202/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 111 della legge fallimentare, nella parte in cui, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, costituente "diritto vivente", include tra i debiti di massa 'contratti per l'amministrazione del fallimento', da soddisfarsi in prededuzione, anche le obbligazioni di gestione, insorte nel corso di pregresse procedure di amministrazione controllata, alle quali sia seguito il fallimento, non da' luogo ad una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, sotto il profilo della tutela del proprio diritto di credito, a scapito dei creditori 'antecedenti' - ancorche' prelatizi - all'amministrazione controllata. Infatti, a parte che tali categorie di creditori, per la loro sostanziale diversita' di posizioni, non sono comparabili, la prededucibilita' riconosciuta ai primi si giustifica in quanto e' volta a riequilibrare il maggior rischio contrattuale a cui essi, nel concedere i crediti, si espongono, e ad incentivarne l'erogazione in funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti i creditori, non rilevando al riguardo che i creditori "antecedenti" siano esclusi, ex art. 189, legge fallimentare, dal voto sull'ammissione del debitore all'amministrazione controllata. Ne' in contrario hanno peso le considerazioni del tribunale ' a quo' sulla eventuale,minore utilita', in concreto, dei crediti di gestione, giacche' il relativo regime giuridico coerentemente prescinde da valutazioni contingenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dovendosi ritenere impropriamente invocato, dal giudice 'a quo', senza peraltro motivazione alcuna, l'art. 25, Cost.). - v. S. n. 202/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte