Sentenza 33/1995 (ECLI:IT:COST:1995:33)
Massima numero 21849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/02/1995; Decisione del
06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 15/02/1995
Titolo
SENT. N. 33/95. B. REGIONE PUGLIA - APPALTI - CONTROVERSIE SORTE RIGUARDO A LAVORI PUBBLICI COMUNALI - COLLEGI ARBITRALI - COMPOSIZIONE - POSSIBILITA' PER L'APPALTATORE E NON, INVECE, PER IL COMUNE, DI NOMINARE UNO DEGLI ARBITRI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - ESTRANEITA' ALLA QUESTIONE DI UNA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' 'IN PARTE QUA'.
SENT. N. 33/95. B. REGIONE PUGLIA - APPALTI - CONTROVERSIE SORTE RIGUARDO A LAVORI PUBBLICI COMUNALI - COLLEGI ARBITRALI - COMPOSIZIONE - POSSIBILITA' PER L'APPALTATORE E NON, INVECE, PER IL COMUNE, DI NOMINARE UNO DEGLI ARBITRI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - ESTRANEITA' ALLA QUESTIONE DI UNA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' 'IN PARTE QUA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 1 e 61 della legge della Regione Puglia n. 27 del 1985, riguardo alla previsione che i collegi arbitrali cui e' demandata la risoluzione delle controversie in materia di appalti per i lavori pubblici da realizzarsi nella regione, e quindi anche per quelli comunali, siano composti (oltre che da due magistrati) da due funzionari nominati dalla regione e da un professionista nominato dall'appaltatore, senza che il comune possa nominare a sua volta un arbitro, difetta, per cio' che attiene all'art. 1, della necessaria rilevanza. Tale articolo, infatti, si limita a fissare le finalita' e l'ambito di applicazione della disciplina oggetto della legge regionale, mentre la composizione dei collegi arbitrali e' regolata esclusivamente dall'art. 61, il cui sindacato, ai fini della risoluzione dell'incidente, nei termini in cui e' stato sollevato, e' percio' esaustivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27). - v. la seguente massima C. red.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 1 e 61 della legge della Regione Puglia n. 27 del 1985, riguardo alla previsione che i collegi arbitrali cui e' demandata la risoluzione delle controversie in materia di appalti per i lavori pubblici da realizzarsi nella regione, e quindi anche per quelli comunali, siano composti (oltre che da due magistrati) da due funzionari nominati dalla regione e da un professionista nominato dall'appaltatore, senza che il comune possa nominare a sua volta un arbitro, difetta, per cio' che attiene all'art. 1, della necessaria rilevanza. Tale articolo, infatti, si limita a fissare le finalita' e l'ambito di applicazione della disciplina oggetto della legge regionale, mentre la composizione dei collegi arbitrali e' regolata esclusivamente dall'art. 61, il cui sindacato, ai fini della risoluzione dell'incidente, nei termini in cui e' stato sollevato, e' percio' esaustivo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 Cost., dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27). - v. la seguente massima C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte