Sentenza 33/1995 (ECLI:IT:COST:1995:33)
Massima numero 21850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  06/02/1995;  Decisione del  06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 15/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21848  21849  21851


Titolo
SENT. N. 33/95. C. - REGIONE PUGLIA - APPALTI- CONTROVERSIE SORTE RIGUARDO A LAVORI PUBBLICI COMUNALI - COLLEGI ARBITRALI - COMPOSIZIONE - POSSIBILITA' PER L'APPALTATORE, E NON, INVECE, PER IL COMUNE, DI NOMINARE UNO DEGLI ARBITRI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI NEL GIUDIZIO ARBITRALE NON GIUSTIFICATO DALLA PREVISIONE DELLA NOMINA DI DUE ARBITRI DA PARTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Nello stabilire che i collegi arbitrali per la risoluzione delle controversie relative a lavori pubblici realizzati nel territorio regionale siano composti da due magistrati, da due funzionari della regione (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal presidente della regione e da un libero professionista, nominato dall'appaltatore, l'art. 61 della legge della regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27, determina, tra l'ente locale committente - al quale, quando esso sia diverso dalla regione, tale facolta' non e' concessa - e l'altro contraente, una evidente disparita' di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost.. Essendo l'arbitrato un modo di risoluzione di controversie tra i soggetti dell'ordinamento, alternativo alla devoluzione di esse al giudice ordinario su concorde volonta' delle parti, una legge che preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed uno privato, non puo' infatti far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto, secondo cui, se e' dato ad una delle parti di designare uno o piu' componenti del collegio che deve decidere la controversia, anche all'altra parte cio' deve essere consentito. Ne' in contrario puo' ritenersi che tale esigenza sia soddisfatta con l'attribuzione ad un altro soggetto pubblico, quale la regione, del potere di nomina di due di essi, giacche' il sistema delle autonomie, nel disegno costituzionale, considera assolutamente distinte le soggettivita' di ciascuno degli enti suddetti e la conseguente attribuzione dei poteri per la cura degli interessi pubblici dei quali essi siano rispettivamente titolari. Percio' - assorbite le altre censure dedotte, in ordine successivo, in riferimento agli artt. 24 e 117 Cost. - la suindicata norma della legge regionale va dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che tra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia. - Sulla posizione della regione nel sistema delle autonomie cfr. S. n. 343/1991. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte