Sentenza 34/1995 (ECLI:IT:COST:1995:34)
Massima numero 21862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/02/1995; Decisione del
06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 15/02/1995
Massime associate alla pronuncia:
21861
Titolo
SENT. 34/95 B. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - PENA DELLA RECLUSIONE QUALORA NON SI ADOPERI PER OTTENERE DALLA AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO OCCORRENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DEL PRECETTO PENALE E, CONSEGUENTEMENTE, DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 34/95 B. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - PENA DELLA RECLUSIONE QUALORA NON SI ADOPERI PER OTTENERE DALLA AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO OCCORRENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DEL PRECETTO PENALE E, CONSEGUENTEMENTE, DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 7 bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (contenente, fra le altre, norme in materia di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato) nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione "che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", e' in contrasto con il principio di determinatezza del precetto penale. Non risulta infatti in alcun modo possibile stabilire - data la generica indicazione della fattispecie incriminatrice - nel comportamento dello straniero espulso che "non si adopera per ottenere", il grado dell'inerzia punibile, e tanto meno il tempo entro il quale la condotta doverosa ipotizzata dal legislatore debba essere compiuta. Ne', per superare l'indeterminatezza della previsione possono soccorrere il riferimento all'uso del verbo "adoperarsi" nella legislazione penale vigente - dato che nelle sue piu' note esplicazioni, esso risulta impiegato in positivo per indicare comportamenti commissivi ma non, come nella specie, omissivi - o la valorizzazione dell'elemento finalistico ("per ottenere il rilascio del documento") giacche' la natura omissiva del reato non consente di prestabilire una relazione causale tra condotta e finalita'. D'altra parte dalla indeterminatezza della previsione normativa discende anche la denunciata violazione del diritto di difesa, perche', da un lato, trattandosi di una condotta omissiva, il soggetto e' esposto alla possibilita' della contestazione per il solo fatto di essere destinatario di un provvedimento di espulsione, e, dall'altro, viene addossato al soggetto stesso l'onere di fornire nel processo la prova di "essersi adoperato" per ottenere il documento di viaggio senza neppure essere in grado di stabilire in che cosa tale prova consista. La suindicata norma deve essere percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost.. - Cfr. S.nn. 282/1990, 364/1988 e 96/1981. red.: S.P.
L'art. 7 bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (contenente, fra le altre, norme in materia di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato) nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione "che non si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", e' in contrasto con il principio di determinatezza del precetto penale. Non risulta infatti in alcun modo possibile stabilire - data la generica indicazione della fattispecie incriminatrice - nel comportamento dello straniero espulso che "non si adopera per ottenere", il grado dell'inerzia punibile, e tanto meno il tempo entro il quale la condotta doverosa ipotizzata dal legislatore debba essere compiuta. Ne', per superare l'indeterminatezza della previsione possono soccorrere il riferimento all'uso del verbo "adoperarsi" nella legislazione penale vigente - dato che nelle sue piu' note esplicazioni, esso risulta impiegato in positivo per indicare comportamenti commissivi ma non, come nella specie, omissivi - o la valorizzazione dell'elemento finalistico ("per ottenere il rilascio del documento") giacche' la natura omissiva del reato non consente di prestabilire una relazione causale tra condotta e finalita'. D'altra parte dalla indeterminatezza della previsione normativa discende anche la denunciata violazione del diritto di difesa, perche', da un lato, trattandosi di una condotta omissiva, il soggetto e' esposto alla possibilita' della contestazione per il solo fatto di essere destinatario di un provvedimento di espulsione, e, dall'altro, viene addossato al soggetto stesso l'onere di fornire nel processo la prova di "essersi adoperato" per ottenere il documento di viaggio senza neppure essere in grado di stabilire in che cosa tale prova consista. La suindicata norma deve essere percio' dichiarata illegittima, 'in parte qua', per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost.. - Cfr. S.nn. 282/1990, 364/1988 e 96/1981. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte