Sentenza 35/1995 (ECLI:IT:COST:1995:35)
Massima numero 21863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/02/1995;  Decisione del  06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 15/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21864  21865


Titolo
SENT. 35/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DI SOGGETTI NON PARTI IN CAUSA - ESCLUSIONE.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione. (In base a tale principio, nella specie, in giudizio vertente sugli artt. 9, primo comma, lett. a), e 10, primo comma, lett. a), della legge regionale del Lazio, riapprovata il 4 maggio 1994, istitutiva della riserva naturale parziale Selva del Lamone, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento della Federazione Italiana della Caccia). - Da ultimo, S. n. 172/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 23