Sentenza 35/1995 (ECLI:IT:COST:1995:35)
Massima numero 21864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/02/1995; Decisione del
06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 15/02/1995
Titolo
SENT. 35/95 B. REGIONE LAZIO - CACCIA - LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA CATTURA DI SPECIE ANIMALI SELVATICHE PER SCOPI DI RICERCA SCIENTIFICA E I DIRITTI DI USO CIVICO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE LE NORME PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - MANCANZA, NELLA PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO, DI RIFERIMENTI ALLA SECONDA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 35/95 B. REGIONE LAZIO - CACCIA - LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA CATTURA DI SPECIE ANIMALI SELVATICHE PER SCOPI DI RICERCA SCIENTIFICA E I DIRITTI DI USO CIVICO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE LE NORME PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - MANCANZA, NELLA PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO, DI RIFERIMENTI ALLA SECONDA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso del Presidente del consiglio, nei confronti delle disposizioni della legge della regione Lazio riapprovata il 4 maggio 1994 (istitutiva della riserva naturale parziale Selva del Lamone) contenute nell'art. 9, comma primo, lett. a) (che disciplina, nel territorio della riserva, la cattura di specie animali selvatiche per motivi di studio e ricerca scientifica) e nell'art. 10, primo comma, lett. a) (che a sua volta, nel vietare all'interno della riserva la caccia e l'uccellagione, fa salvi "i diritti di uso civico") non puo', per quanto riguarda quest'ultimo, aver corso. Dal tenore della delibera dl Consiglio dei ministri, in data 24 settembre 1993, posta a base del ricorso, emerge infatti con evidenza la volonta' di impugnare la legge regionale con esclusivo riguardo all'art. 9, e pertanto essa va ritenuta inadeguata a fondare il ricorso presidenziale con riferimento all'art. 10. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. a), della legge regionale del Lazio riapprovata il 4 maggio 1994). - Sulla 'ratio' e il fondamento della necessita', perche' il Presidente del Consiglio dei ministri possa promuovere, mediante ricorso, questioni di legittimita' costituzionale nei confronti di delibere legislative regionali ex artt. 31 legge n. 87 del 1953, e 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 1988, della previa delibera del Consiglio, da ultimo, S. nn. 292/1994, 256/1994, 172/1994, 496/1993 e 233/1994. red.: S.P.
Il giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso del Presidente del consiglio, nei confronti delle disposizioni della legge della regione Lazio riapprovata il 4 maggio 1994 (istitutiva della riserva naturale parziale Selva del Lamone) contenute nell'art. 9, comma primo, lett. a) (che disciplina, nel territorio della riserva, la cattura di specie animali selvatiche per motivi di studio e ricerca scientifica) e nell'art. 10, primo comma, lett. a) (che a sua volta, nel vietare all'interno della riserva la caccia e l'uccellagione, fa salvi "i diritti di uso civico") non puo', per quanto riguarda quest'ultimo, aver corso. Dal tenore della delibera dl Consiglio dei ministri, in data 24 settembre 1993, posta a base del ricorso, emerge infatti con evidenza la volonta' di impugnare la legge regionale con esclusivo riguardo all'art. 9, e pertanto essa va ritenuta inadeguata a fondare il ricorso presidenziale con riferimento all'art. 10. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 10, comma primo, lett. a), della legge regionale del Lazio riapprovata il 4 maggio 1994). - Sulla 'ratio' e il fondamento della necessita', perche' il Presidente del Consiglio dei ministri possa promuovere, mediante ricorso, questioni di legittimita' costituzionale nei confronti di delibere legislative regionali ex artt. 31 legge n. 87 del 1953, e 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 1988, della previa delibera del Consiglio, da ultimo, S. nn. 292/1994, 256/1994, 172/1994, 496/1993 e 233/1994. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
legge 23/08/1988
n. 400
art. 2
co. 3 lett.d)