Sentenza 35/1995 (ECLI:IT:COST:1995:35)
Massima numero 21865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  06/02/1995;  Decisione del  06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 15/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21863  21864


Titolo
SENT. 35/95 C. REGIONE LAZIO - CACCIA DI SPECIE ANIMALI A SCOPO SCIENTIFICO - DISCIPLINA ADOTTATA IN LEGGE REGIONALE ISTITUTIVA DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE - DIFFORMITA' RISPETTO ALLE CONDIZIONI (NECESSITA' CHE IL PREVISTO PARERE SIA DATO DA UN ORGANISMO OPERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E CHE LA CATTURA SIA CONSENTITA SOLO A DETERMINATI ISTITUTI SCIENTIFICI) STABILITE DA NORMA COSTITUENTE PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLE LEGGI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 9, primo comma, lett. a) della legge regionale del Lazio riapprovata il 4 maggio 1994, che nel consentire, nel territorio della riserva naturale parziale "Selva del Lamone", istituita con la stessa delibera, la cattura di specie animali selvatiche a scopo di ricerca scientifica, prevede, in relazione al piano organico da approvarsi in proposito dall'ente gestore, il parere di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal sindaco di Farnese, ed omette di specificare, demandandone l'individuazione all'ente, a quali soggetti la cattura e' permessa, e' in contrasto con le statuizioni dell'art. 4 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, che richiede invece il parere di un organismo (Istituto nazionale per la fauna selvatica) operante su tutto il territorio statale, e, soprattutto, prevede che la cattura delle specie animali sia riservata esclusivamente a determinati istituti scientifici. E poiche' tale articolo, coerente com'e' alle finalita' pubbliche complessive, connesse alla protezione della fauna selvatica, che la legge n. 157 ha inteso perseguire, rappresenta indubbiamente un principio fondamentale tale da condizionare e vincolare la potesta' legislativa regionale - che, fondata sugli artt. 117 Cost, e 79 e 99, d.P.R. n. 616 del 1977, nella materia 'de qua' e' solo di tipo concorrente - la contestata disposizione della legge della regione Lazio, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti di tale competenza. - Sulla natura di principi fondamentali di tutte in genere le norme costituenti affievolimento del diritto di caccia, v. S. n. 1002/1988, e piu' di recente, con riferimento alla legge-quadro statale (ora peraltro abrogata) 27 dicembre 1977, n. 968, S. n. 454/1991. Sul divieto di ogni attivita' che comprometta la conservazione dei beni, come precipuo effetto della istituzione delle riserve naturali, v. inoltre S. nn. 366/1992, e, in precedenza, 223/1984. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 4    co. 1