Sentenza 36/1995 (ECLI:IT:COST:1995:36)
Massima numero 21867
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
06/02/1995; Decisione del
06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 22/02/1995
Massime associate alla pronuncia:
21866
Titolo
SENT. 36/95 B. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - SOSTITUZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA CON IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI AI FINI DEL COMPIMENTO DEGLI ATTI NECESSARI PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PREVISTO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - CONTESTATA ASSENZA DI PRESUPPOSTO NECESSARIO ("PERSISTENTE INATTIVITA' DEGLI ORGANI REGIONALI") PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA E AMBIENTALE - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 36/95 B. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - SOSTITUZIONE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA CON IL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI AI FINI DEL COMPIMENTO DEGLI ATTI NECESSARI PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PREVISTO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - CONTESTATA ASSENZA DI PRESUPPOSTO NECESSARIO ("PERSISTENTE INATTIVITA' DEGLI ORGANI REGIONALI") PER L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO, CON CONSEGUENTE LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA E AMBIENTALE - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
La "persistente inattivita' degli organi regionali" prevista dall'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - in relazione agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 - quale presupposto necessario per poterli sostituire con organi dello Stato ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione dei piani urbanistico-territoriali destinati a sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale i beni e le aree incluse nel vincolo paesistico, deve ritenersi sussistente quando - come nella specie - a distanza di piu' di sette anni dalla scadenza del termine stabilito (31 dicembre 1986), il piano paesistico relativo all'intero territorio regionale non sia stato ancora predisposto, e le azioni svolte al riguardo dalla regione o non siano approdate a risultati conclusivi o abbiano investito solo zone limitate del territorio regionale. Ne', d'altro canto, puo' dirsi violato, nell'esercizio del potere sostitutivo, il principio di leale collaborazione, nei termini in cui lo stesso e' stato ripetutamente richiamato, anche con riferimento al settore in questione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, allorche' - come anche nella specie - il provvedimento sostitutivo sia stato preceduto da insistenti e reiterati solleciti e da formali diffide. Pertanto, nel caso, con rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania, deve dichiararsi che spetta allo Stato disporre, mediante l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero dei beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della Regione Campania. - V. massima precedente. Riguardo al principio di leale collaborazione v. inoltre S. nn. 151/1986 e 153/1986. red.: S.P.
La "persistente inattivita' degli organi regionali" prevista dall'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - in relazione agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 - quale presupposto necessario per poterli sostituire con organi dello Stato ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione dei piani urbanistico-territoriali destinati a sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale i beni e le aree incluse nel vincolo paesistico, deve ritenersi sussistente quando - come nella specie - a distanza di piu' di sette anni dalla scadenza del termine stabilito (31 dicembre 1986), il piano paesistico relativo all'intero territorio regionale non sia stato ancora predisposto, e le azioni svolte al riguardo dalla regione o non siano approdate a risultati conclusivi o abbiano investito solo zone limitate del territorio regionale. Ne', d'altro canto, puo' dirsi violato, nell'esercizio del potere sostitutivo, il principio di leale collaborazione, nei termini in cui lo stesso e' stato ripetutamente richiamato, anche con riferimento al settore in questione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, allorche' - come anche nella specie - il provvedimento sostitutivo sia stato preceduto da insistenti e reiterati solleciti e da formali diffide. Pertanto, nel caso, con rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania, deve dichiararsi che spetta allo Stato disporre, mediante l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero dei beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della Regione Campania. - V. massima precedente. Riguardo al principio di leale collaborazione v. inoltre S. nn. 151/1986 e 153/1986. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte