Ordinanza 40/1995 (ECLI:IT:COST:1995:40)
Massima numero 21223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
06/02/1995; Decisione del
06/02/1995
Deposito del 13/02/1995; Pubblicazione in G. U. 22/02/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 40/95. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ATTRIBUZIONE (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) AL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI EFFICACIA RETROATTIVA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - LAMENTATA INCIDENZA DELLA NORMA ANCHE SU GIUDICATI GIA' FORMATISI, CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA CONTAMINAZIONE FRA LE RISPETTIVE ATTIVITA' DEI POTERI LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - ERRONEITA' DI PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 40/95. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - ATTRIBUZIONE (EX ART. 7, COMMA 7, D.L. 19 SETTEMBRE 1992, N. 384) AL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI DI ALLINEAMENTO STIPENDIALE (EX ART. 2, COMMA 4, D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333) DI EFFICACIA RETROATTIVA ANCHE PER I RAPPORTI ANTERIORI A TALE DATA - LAMENTATA INCIDENZA DELLA NORMA ANCHE SU GIUDICATI GIA' FORMATISI, CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA CONTAMINAZIONE FRA LE RISPETTIVE ATTIVITA' DEI POTERI LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA - ERRONEITA' DI PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come si evince dalla stessa formulazione della norma, riferita ai "provvedimenti" di allineamento stipendiale, il divieto stabilito al riguardo, dall'art. 7, del d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge dalla legge 438 dello stesso anno, anche per i provvedimenti con effetti anteriori all'11 luglio 1992, non risulta suscettibile di ledere eventuali giudicati gia' formatisi, la cui concreta esistenza, peraltro, resta rimessa alla valutazione del giudice di merito. Questa interpretazione, del resto, appare gia' adottata nella sentenza n. 6 del 1994 - con la quale diverse altre questioni in materia di allineamento stipendiale sollevate nei confronti della su indicata disposizione sono state ritenute prive di fondamento - laddove la Corte ha riconosciuto che in base a circostanze di fatto possono verificarsi - anche se giustificate - disparita' di trattamento tra coloro che hanno potuto acquisire l'allineamento a causa della formazione di giudicati che riconoscano tale diritto e gli altri soggetti che, pur trovandosi in posizione identica ai primi, non possono piu' giovarsi di tale vantaggio retributivo. Sicche' va respinta la censura di incostituzionalita', che in base al contrario assunto e' stata mossa alla disposizione "de qua". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e 125 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). - V. S. n. 6/1994 (massima F), gia' citata nel testo. red.: S.P.
Come si evince dalla stessa formulazione della norma, riferita ai "provvedimenti" di allineamento stipendiale, il divieto stabilito al riguardo, dall'art. 7, del d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge dalla legge 438 dello stesso anno, anche per i provvedimenti con effetti anteriori all'11 luglio 1992, non risulta suscettibile di ledere eventuali giudicati gia' formatisi, la cui concreta esistenza, peraltro, resta rimessa alla valutazione del giudice di merito. Questa interpretazione, del resto, appare gia' adottata nella sentenza n. 6 del 1994 - con la quale diverse altre questioni in materia di allineamento stipendiale sollevate nei confronti della su indicata disposizione sono state ritenute prive di fondamento - laddove la Corte ha riconosciuto che in base a circostanze di fatto possono verificarsi - anche se giustificate - disparita' di trattamento tra coloro che hanno potuto acquisire l'allineamento a causa della formazione di giudicati che riconoscano tale diritto e gli altri soggetti che, pur trovandosi in posizione identica ai primi, non possono piu' giovarsi di tale vantaggio retributivo. Sicche' va respinta la censura di incostituzionalita', che in base al contrario assunto e' stata mossa alla disposizione "de qua". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102, 113 e 125 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). - V. S. n. 6/1994 (massima F), gia' citata nel testo. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte