Sentenza 46/1995 (ECLI:IT:COST:1995:46)
Massima numero 21891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/02/1995; Decisione del
08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 46/95 B. USI CIVICI - COMMISSARIO AGLI USI CIVICI - POTERE DI ESERCITARE DI UFFICIO LA PROPRIA GIURISDIZIONE - NEGATA PERMANENZA, SECONDO LA NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IN SEGUITO AL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' ESERCITATE DAL COMMISSARIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SANCITI DAGLI ARTT. 3, 9 E 24, PRIMO COMMA, COST., CHE NEL CASO ESIGONO CHE A TUTELA DELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' NAZIONALE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI USI CIVICI, QUALE BENE AMBIENTALE, SIANO ABILITATI AD AGIRE IN GIUDIZIO, DAVANTI AI COMMISSARI, ORGANI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - EFFETTI - LIMITI - RIPRISTINO DEL POTERE DI IMPULSO PROCESSUALE DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI, MA, IN ATTESA DEL PREVISTO RIORDINO GENERALE DELLA MATERIA, SOLO IN VIA PROVVISORIA - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI CENSURE (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 104 E 108 COST.).
SENT. 46/95 B. USI CIVICI - COMMISSARIO AGLI USI CIVICI - POTERE DI ESERCITARE DI UFFICIO LA PROPRIA GIURISDIZIONE - NEGATA PERMANENZA, SECONDO LA NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IN SEGUITO AL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' ESERCITATE DAL COMMISSARIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI SANCITI DAGLI ARTT. 3, 9 E 24, PRIMO COMMA, COST., CHE NEL CASO ESIGONO CHE A TUTELA DELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' NAZIONALE ALLA CONSERVAZIONE DEGLI USI CIVICI, QUALE BENE AMBIENTALE, SIANO ABILITATI AD AGIRE IN GIUDIZIO, DAVANTI AI COMMISSARI, ORGANI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - EFFETTI - LIMITI - RIPRISTINO DEL POTERE DI IMPULSO PROCESSUALE DEL COMMISSARIO AGLI USI CIVICI, MA, IN ATTESA DEL PREVISTO RIORDINO GENERALE DELLA MATERIA, SOLO IN VIA PROVVISORIA - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI CENSURE (IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 104 E 108 COST.).
Testo
La nuova giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, espressa nella sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, secondo cui la giurisdizione d'ufficio originariamente attribuita al Commissario per gli usi civici e' 'in toto' cessata in seguito all'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative gia' esercitate dal Commissario, ascrive all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, un significato normativo che non ammette un organo statale ad agire in via preventiva davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunita' nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesistico. Tale significato normativo non e' consono con l'art. 24, primo comma, Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., nonche' con l'art. 9, che il detto interesse garantisce insieme con l'art. 32 (che l'art. 1 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, accoppia al primo). Ed invero, anche se dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al Commissario di un potere di impulso processuale, tra la situazione ordinamentale attuale e la situazione anteriore nella quale - con incerta legittimita' dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. - il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, e' preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimita' costituzionale provvisoria piu' volte applicato dalla Corte Costituzionale, "in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Pertanto - assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di cassazione - non consente la permanenza del potere di iniziativa processuale in questione. - V. la precedente massima A e la seguente C. red.: S.P.
La nuova giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, espressa nella sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, secondo cui la giurisdizione d'ufficio originariamente attribuita al Commissario per gli usi civici e' 'in toto' cessata in seguito all'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative gia' esercitate dal Commissario, ascrive all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, un significato normativo che non ammette un organo statale ad agire in via preventiva davanti ai Commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunita' nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesistico. Tale significato normativo non e' consono con l'art. 24, primo comma, Cost., coordinato con l'art. 3 Cost., nonche' con l'art. 9, che il detto interesse garantisce insieme con l'art. 32 (che l'art. 1 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, accoppia al primo). Ed invero, anche se dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al Commissario di un potere di impulso processuale, tra la situazione ordinamentale attuale e la situazione anteriore nella quale - con incerta legittimita' dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. - il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, e' preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimita' costituzionale provvisoria piu' volte applicato dalla Corte Costituzionale, "in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Pertanto - assorbite le censure riferite agli artt. 104 e 108 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, nella parte in cui - come interpretato dalla Corte di cassazione - non consente la permanenza del potere di iniziativa processuale in questione. - V. la precedente massima A e la seguente C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte