Sentenza 46/1995 (ECLI:IT:COST:1995:46)
Massima numero 21893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/02/1995; Decisione del
08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 46/95 D. USI CIVICI - TUTELA DEI DIRITTI DI USO CIVICO - SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE DAVANTI AL COMMISSARIO - NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - RITENUTA ATTRIBUZIONE DEL POTERE RELATIVO ALLE SOLE REGIONI, CON CONSEGUENTE LAMENTATA ESCLUSIONE DELLE POPOLAZIONI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI E DEI COMUNI CHE LE RAPPRESENTANO - ASSERITA INCIDENZA SULLE GARANZIE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DELLA INTEGRITA' DEI BENI PESAGGISTICI E AMBIENTALI, NONCHE' SUL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPECIALI - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
SENT. 46/95 D. USI CIVICI - TUTELA DEI DIRITTI DI USO CIVICO - SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE DAVANTI AL COMMISSARIO - NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - RITENUTA ATTRIBUZIONE DEL POTERE RELATIVO ALLE SOLE REGIONI, CON CONSEGUENTE LAMENTATA ESCLUSIONE DELLE POPOLAZIONI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI E DEI COMUNI CHE LE RAPPRESENTANO - ASSERITA INCIDENZA SULLE GARANZIE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DELLA INTEGRITA' DEI BENI PESAGGISTICI E AMBIENTALI, NONCHE' SUL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI SPECIALI - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.
Testo
La statuizione della Corte di cassazione a sezioni unite, nella interpretazione da essa data, con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, secondo cui "nell'ordinamento vigente la tutela dei diritti di uso civico e' demandata alle Regioni, che a tal fine esercitano i poteri amministrativi loro conferiti dalle leggi e promuovono le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e, quindi, anche davanti al Commissario nelle materie di sua competenza", va intesa solo in relazione alla giurisdizione di ufficio che, gia' riconosciuta al Commissario, in pari tempo e' ritenuta cessata. Tale statuizione, pertanto, non tocca minimamente la legittimazione ad agire davanti al Commissario, per la difesa del loro interesse particolare, spettante alle popolazioni titolari dei diritti di proprieta' collettiva o di uso civico, nonche' ai Comuni in qualita' di enti rappresentativi delle collettivita' insediate sui rispettivi territori, sicche' vanno respinte le censure di incostituzionalita' in base al contrario assunto avanzate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., dell'art. 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766). red.: S.P.
La statuizione della Corte di cassazione a sezioni unite, nella interpretazione da essa data, con sentenza 28 gennaio 1994, n. 858, all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, secondo cui "nell'ordinamento vigente la tutela dei diritti di uso civico e' demandata alle Regioni, che a tal fine esercitano i poteri amministrativi loro conferiti dalle leggi e promuovono le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e, quindi, anche davanti al Commissario nelle materie di sua competenza", va intesa solo in relazione alla giurisdizione di ufficio che, gia' riconosciuta al Commissario, in pari tempo e' ritenuta cessata. Tale statuizione, pertanto, non tocca minimamente la legittimazione ad agire davanti al Commissario, per la difesa del loro interesse particolare, spettante alle popolazioni titolari dei diritti di proprieta' collettiva o di uso civico, nonche' ai Comuni in qualita' di enti rappresentativi delle collettivita' insediate sui rispettivi territori, sicche' vanno respinte le censure di incostituzionalita' in base al contrario assunto avanzate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 Cost., dell'art. 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte