Sentenza 47/1995 (ECLI:IT:COST:1995:47)
Massima numero 21869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/02/1995;  Decisione del  08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21868  21870


Titolo
SENT. 47/95 B. SOCIETA' - FUSIONE ETEROGENEA (PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI) - EFFETTI - LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALLA FUSIONE - POSSIBILITA', PER I CREDITORI, DI IMPEDIRLA, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, MEDIANTE OPPOSIZIONE ALLA FUSIONE, ENTRO TRE MESI DALLA ISCRIZIONE - TRATTAMENTO INGIUSTIFICATAMENTE PIU' ONEROSO RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER I CREDITORI DI SOCIETA' DI PERSONE TRASFORMATA IN SOCIETA' AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA, PER I QUALI IL TERMINE (ANCHE SE DI SOLO TRENTA GIORNI) ENTRO IL QUALE, PER IMPEDIRE LA LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, POSSONO OPPORSI ALLA TRASFORMAZIONE, DECORRE DALLA COMUNICAZIONE PER RACCOMANDATA DELLA RELATIVA DELIBERA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Testo
Pur nella innegabile diversita' complessiva dell'istituto della trasformazione di una societa' di persone in una societa' avente personalita' giuridica, rispetto a quello della fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, e' identico, in entrambe le ipotesi, ed esige percio' identica tutela, l'interesse del creditore a continuare a fare affidamento sulla responsabilita' patrimoniale (ancorche' sussidiaria) del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse. Non si giustifica quindi che mentre, nel caso della trasformazione la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori puo' essere impedita dai creditori, che non vi abbiano dato il loro consenso, negando espressamente la loro adesione alla trasformazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, per raccomandata, a ciascuno di essi, nel caso della fusione per incorporazione, invece, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili consegua, a norma dell'art. 2503 cod. civ., secondo la interpretazione della Cassazione, come effetto indiretto, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese, cosicche' il creditore che intenda conservare la garanzia rappresentata dal patrimonio del socio illimitatamente responsabile, e' gravato dall'onere - non compensato dal piu' ampio termine previsto - di dover procedere a periodici accessi per consultare il registro delle imprese, laddove, nel caso della trasformazione, puo' limitarsi ad attendere la comunicazione personale. L'art. 2503 cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - restando assorbito l'esame della anche prospettata violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2499