Sentenza 47/1995 (ECLI:IT:COST:1995:47)
Massima numero 21870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/02/1995; Decisione del
08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 47/95 C. SOCIETA' - FUSIONE ETEROGENEA (PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI) - EFFETTI - LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALLA FUSIONE - POSSIBILITA', PER I CREDITORI, DI IMPEDIRLA - CONDIZIONI - RIPRODUZIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO N. 22 DEL 1991, DI NORMA DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO, 'IN PARTE QUA', A QUELLA DELL'ART. 2503 COD. CIV. RICONOSCIUTA DALLA CORTE LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 47/95 C. SOCIETA' - FUSIONE ETEROGENEA (PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI) - EFFETTI - LIBERAZIONE DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALLA FUSIONE - POSSIBILITA', PER I CREDITORI, DI IMPEDIRLA - CONDIZIONI - RIPRODUZIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO N. 22 DEL 1991, DI NORMA DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO, 'IN PARTE QUA', A QUELLA DELL'ART. 2503 COD. CIV. RICONOSCIUTA DALLA CORTE LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Anche nel testo sostituito dall'art. 10, d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) l'art. 2503 cod. civ. non e' suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, secondo la quale, in seguito alla fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della delibera o (solo in cio' risultando innovato il contenuto della norma) dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima. Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della sostanzialmente identica disposizione dell'art. 2503 cod. civ. nel suo testo originario, anche nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, l'art. 2503 cod. civ. va dichiarato illegittimo, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. - V. massima precedente. red.: S.P.
Anche nel testo sostituito dall'art. 10, d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) l'art. 2503 cod. civ. non e' suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, secondo la quale, in seguito alla fusione per incorporazione di una societa' di persone in una societa' di capitali, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della delibera o (solo in cio' risultando innovato il contenuto della norma) dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima. Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale della sostanzialmente identica disposizione dell'art. 2503 cod. civ. nel suo testo originario, anche nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, l'art. 2503 cod. civ. va dichiarato illegittimo, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della societa' di persone partecipante alla fusione. - V. massima precedente. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27