Sentenza 48/1995 (ECLI:IT:COST:1995:48)
Massima numero 21876
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  08/02/1995;  Decisione del  08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21875  21877


Titolo
SENT. 48/95 B. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI - ANNULLAMENTO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA, DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE PER IL MOTIVO, FRA GLI ALTRI, CHE LE DELIBERE ANNULLATE DOVESSERO RITENERSI ESCLUSE DALL'OPERATO CONTROLLO - INAMMISSIBILITA' PER ESSERE L'INVIO DELLE DELIBERE ALLA COMMISSIONE AVVENUTO PER INIZIATIVA DELLA STESSA REGIONE - ESCLUSIONE.

Testo
L'invio alla Commissione di controllo di atti amministrativi della Regione per iniziativa della stessa non puo' in alcun modo incidere sull'ordine delle competenze costituzionalmente garantite in materia, ne' precludere la tutela delle stesse ove si assumano lese. Non puo' quindi dirsi inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione (nella specie Regione Umbria) in seguito all'annullamento, da parte della Commissione di controllo, di delibere della Giunta regionale, dalla ricorrente ritenute escluse dal controllo, per il fatto che queste erano state sottoposte alla Commissione per iniziativa della stessa Regione. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Umbria    n. 0  art. 82  e segg.

decreto legislativo  13/02/1993  n. 40  art. 1