Sentenza 48/1995 (ECLI:IT:COST:1995:48)
Massima numero 21877
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
08/02/1995; Decisione del
08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 48/95 C. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI - ANNULLAMENTO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA, DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - NON RICONDUCIBILITA' DELLE DELIBERE ANNULLATE ALLE CATEGORIE DI ATTI REGIONALI PER CUI LA LEGGE ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA (D. LGS. N. 40 DEL 1993) PREVEDE IL CONTROLLO STATALE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 125 COST. - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 48/95 C. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI - ANNULLAMENTO, DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA, DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA DI RICOGNIZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL RUOLO UNICO REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - NON RICONDUCIBILITA' DELLE DELIBERE ANNULLATE ALLE CATEGORIE DI ATTI REGIONALI PER CUI LA LEGGE ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA (D. LGS. N. 40 DEL 1993) PREVEDE IL CONTROLLO STATALE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELL'ART. 125 COST. - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Testo
Le deliberazioni nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993, della Giunta regionale dell'Umbria in materia di ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, annullate dalla Commissione di controllo con i provvedimenti impugnati, non possono farsi rientrare fra gli atti concernenti le "piante organiche e relative variazioni", ne' fra le altre categorie di provvedimenti regionali che sole, secondo il tassativo elenco ora stabilito dall'art. 1 del d.lgs, 13 febbraio 1993, n. 40, possono essere assoggettate al controllo dello Stato. Pertanto, stante la violazione dell'art. 125 Cost., in cui la richiamata norma del d.lgs. n. 40 del 1993 trova base, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria - assorbite le altre censure prospettate, sotto il profilo della lesione delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici e del personale, per avere la Commissione di controllo elevato le disposizioni del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (sulla revisione della disciplina del pubblico impiego) a principi fondamentali delle leggi dello Stato - deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Umbria, annullare le su indicate deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria, con le relative conseguenze. - V. massima precedente. Sul vincolo, per le regioni, al rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993, nei limiti in cui esse costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., avuto riguardo anche alle successive modificazioni ed integrazioni di detto decreto, nonche' all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, v.S. n. 359/1993. red.: S.P.
Le deliberazioni nn. 7475 del 26 ottobre 1993 e 9797 del 30 dicembre 1993, della Giunta regionale dell'Umbria in materia di ricognizione dei posti vacanti e disponibili nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, annullate dalla Commissione di controllo con i provvedimenti impugnati, non possono farsi rientrare fra gli atti concernenti le "piante organiche e relative variazioni", ne' fra le altre categorie di provvedimenti regionali che sole, secondo il tassativo elenco ora stabilito dall'art. 1 del d.lgs, 13 febbraio 1993, n. 40, possono essere assoggettate al controllo dello Stato. Pertanto, stante la violazione dell'art. 125 Cost., in cui la richiamata norma del d.lgs. n. 40 del 1993 trova base, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria - assorbite le altre censure prospettate, sotto il profilo della lesione delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici e del personale, per avere la Commissione di controllo elevato le disposizioni del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (sulla revisione della disciplina del pubblico impiego) a principi fondamentali delle leggi dello Stato - deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Umbria, annullare le su indicate deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria, con le relative conseguenze. - V. massima precedente. Sul vincolo, per le regioni, al rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993, nei limiti in cui esse costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., avuto riguardo anche alle successive modificazioni ed integrazioni di detto decreto, nonche' all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, v.S. n. 359/1993. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Umbria
n. 0
art. 82 e segg.
decreto legislativo 13/02/1993
n. 40
art. 1