Sentenza 49/1995 (ECLI:IT:COST:1995:49)
Massima numero 21802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1995;  Decisione del  08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 49/95. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - PRECLUSIONE 'EX LEGE' IN CASO DI PRECEDENTI CONDANNE PER DETERMINATI REATI (RAPINA, ESTORSIONE, ECC.) ANCHE DOPO L'ABROGAZIONE DI ANALOGHI DIVIETI NELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO COMUNE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Con l'abrogazione, dall'ordinamento penitenziario comune, ex art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e successivamente ex art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, delle disposizioni - gia' contenute nell'art. 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - a tenore delle quali l'affidamento in prova non era consentito quando il condannato avesse "precedentemente commesso un delitto della stessa indole" ed era escluso "in ogni caso... per i delitti di rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione", il legislatore ha ritenuto di dare preminenza al finalismo rieducativo ed ha lasciato la valutazione della personalita' del reo (come pure quella dell'allarme sociale) alla fase della determinazione della pena in concreto: nell'ambito di tale valutazione possono senz'altro essere considerate precedenti condanne, ma queste non costituiscono piu' una preclusione assoluta - disposta 'ex lege' - alla concessione dell'affidamento in prova. Alla luce di tali intervenute modificazioni dell'ordinamento penitenziario comune, appare pertanto irragionevole che la previsione dei reati comuni ostativi ai fini della concessione del beneficio dell'affidamento in prova, venga tuttora mantenuta nella normativa, posta dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, dell'affidamento in prova del condannato militare, solo nei confronti di quest'ultimo. L'impugnato art. 1, secondo comma, della legge 'de qua' va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova e' escluso "quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale". red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte