Sentenza 50/1995 (ECLI:IT:COST:1995:50)
Massima numero 21803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1995;  Decisione del  08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 50/95. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE DI REATO CONCORRENTE O DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLE PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO DI CHIEDERE L'AMMISSIONE DI NUOVE PROVE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Dopo che, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in partibus quibus', dell'art. 519 cod. proc. pen. (sent. n. 241 del 1992), e' stata riconosciuta all'imputato, in ogni caso di nuova contestazione dibattimentale, piena facolta' di prova, e alle altre parti private e al pubblico ministero, nei casi di modifica dell'imputazione perche' il fatto risulta diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio (art. 516), la possibilita' di richiedere l'ammissione di nuove prove, deve ritenersi lesivo del principio di parita', che alle parti private diverse dall'imputato ed al pubblico ministero, in caso di contestazione di reato concorrente o di circostanze aggravanti risultanti nel dibattimento (art. 517), tale facolta' sia negata. Anche in questa ipotesi, infatti, non diversamente da quella di cui all'art. 516, l'ammissibilita' della contestazione dibattimentale non e' affatto subordinata alla presenza di elementi sufficienti a dare compiuta dimostrazione dei relativi fatti, ma, al contrario, si raccorda all'emergere di elementi idonei a configurarla in termini di serieta' e concretezza, onde e' evidente che il diritto alla prova, assicurato a tutte le parti dall'art. 190 cod.proc.pen., non puo' subire ne' preclusioni derivanti dallo stadio processuale ne' limitazioni diverse da quelle poste in via generale dal medesimo art. 190. L'art. 519, comma 2, cod.proc.pen. va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 st. cod., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove. - v. S. n. 241/1992, gia' citata nel testo. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte