Sentenza 51/1995 (ECLI:IT:COST:1995:51)
Massima numero 21871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  08/02/1995;  Decisione del  08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 51/95. REVOCAZIONE (GIUDIZIO PER) - REVOCAZIONE PER DOLO DI UNA DELLE PARTI IN DANNO DELL'ALTRA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITA', EMESSA IN ASSENZA O PER MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.

Testo
Sulla linea della 'ratio decidendi' della sentenza n. 558 del 1989 - con la quale fu dichiarata, fra l'altro, la illegittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte e n. 4, cod. proc. civ., la' dove non prevedeva la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' emessi in assenza o per mancata comparizione dell'intimato, ed espresso conclusivamente l'auspicio che la materia delle impugnazioni dei provvedimenti di convalida, nell'assetto risultante dalle decisioni della Corte costituzionale e dall'esegesi della Cassazione, fosse oggetto di un organico intervento legislativo - lo stesso art. 395 cod. proc. civ., deve essere riconosciuto lesivo del diritto di agire e difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 Cost., anche la' dove non prevede la revocazione dei suddetti provvedimenti quando siano effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Dato il contenuto decisorio del provvedimento di convalida, la sua efficacia esecutiva e l'attitudine a produrre effetto di cosa giudicata, non puo' ritenersi consentito - alla luce della intervenuta modifica, sotto l'aspetto processuale, oltre che sostanziale, del rapporto locatizio, rispetto a quello esistente all'epoca in cui fu dettato lo speciale procedimento per convalida e nonostante l'esigenza di celerita' che e' alla base dei procedimenti speciali - che in un caso, come quello in questione, in cui la mancata comparizione dell'intimato potrebbe essere determinata proprio dal venir meno di quell'inadempimento che la parte attrice ha poi falsamente attestato come persistente, il rimedio straordinario, ed estremamente circoscritto nei suoi contenuti, della revocazione, resti escluso. Pertanto - assorbita la censura riferita all'art. 3 Cost. - l'art. 395, prima parte e n. 1, cod. proc. civ. - deve essere dichiarato illegittimo 'in parte qua'. - In materia di impugnabilita' delle ordinanze di convalida di sfratto, con riferimento ai principi su enunciati, v., oltre S. n. 558/1989, gia' citata nel testo, S. n. 167/1984. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte