Sentenza 52/1995 (ECLI:IT:COST:1995:52)
Massima numero 21878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/02/1995; Decisione del
08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
21879
Titolo
SENT. 52/95 A. PROCESSO PENALE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI - NON OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE, ANCHE NEI CASI DI REATO CONTINUATO, TRA I PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI QUANDO L'IMPUTATO ERA MINORENNE E QUANDO ERA MAGGIORENNE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E AL DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER L'ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI VERIFICARE, NELLA FATTISPECIE, AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA, LA CONFIGURABILITA' DELLA "CONTINUAZIONE" - REIEZIONE.
SENT. 52/95 A. PROCESSO PENALE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI - NON OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE, ANCHE NEI CASI DI REATO CONTINUATO, TRA I PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI QUANDO L'IMPUTATO ERA MINORENNE E QUANDO ERA MAGGIORENNE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E AL DIRITTO DI DIFESA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER L'ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI VERIFICARE, NELLA FATTISPECIE, AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA, LA CONFIGURABILITA' DELLA "CONTINUAZIONE" - REIEZIONE.
Testo
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la impossibilita' di un 'simultaneus processus' innanzi al tribunale dei minori, in conseguenza della non operativita' della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge di delega e 14, comma 2, cod. proc. pen. anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, va respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la sommaria esposizione dei fatti, nell'ordinanza di rinvio, non avrebbe consentito di verificare, agli effetti della rilevanza, la sussistenza, nella fattispecie, dell'unitarieta' del disegno criminoso. Il giudice 'a quo' assume infatti che, nel caso, tra i vari episodi di violenza carnale commessi nell'arco di circa un mese, in danno della medesima persona, sia ravvisabile il vincolo della continuazione, e pertanto, non rientrando nei poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione deve ritenersi rilevante. red.: S.P.
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la impossibilita' di un 'simultaneus processus' innanzi al tribunale dei minori, in conseguenza della non operativita' della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge di delega e 14, comma 2, cod. proc. pen. anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, va respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la sommaria esposizione dei fatti, nell'ordinanza di rinvio, non avrebbe consentito di verificare, agli effetti della rilevanza, la sussistenza, nella fattispecie, dell'unitarieta' del disegno criminoso. Il giudice 'a quo' assume infatti che, nel caso, tra i vari episodi di violenza carnale commessi nell'arco di circa un mese, in danno della medesima persona, sia ravvisabile il vincolo della continuazione, e pertanto, non rientrando nei poteri della Corte sindacare una simile valutazione, la questione deve ritenersi rilevante. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte