Sentenza 52/1995 (ECLI:IT:COST:1995:52)
Massima numero 21879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  08/02/1995;  Decisione del  08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21878


Titolo
SENT. 52/95 B. PROCESSO PENALE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI - NON OPERATIVITA' DELLA CONNESSIONE, ANCHE NEI CASI DI REATO CONTINUATO, TRA I PROCEDIMENTI PER I REATI COMMESSI QUANDO L'IMPUTATO ERA MINORENNE E QUANDO ERA MAGGIORENNE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', NELL'IPOTESI 'DE QUA', DI UN 'SIMULTANEUS PROCESSUS' DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La impossibilita' di un 'simultaneus processus' innanzi al Tribunale per i minori, in conseguenza della non operativita' della connessione, a norma degli artt. 3, comma 1, lettera a), della legge delega e dell'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., anche nei casi di reato continuato, tra i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era minorenne e i procedimenti per i reati commessi quando l'imputato era maggiorenne, non comporta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. In tale ipotesi, infatti, deve presumersi che, nella realizzazione di ogni fatto-reato, il soggetto agente versi nella dimensione psicologica propria dello 'status' (minorenne o maggiorenne) che la legge, 'ratione aetatis', gli riconosce, sicche' non e' irragionevole ne' lesivo del principio di eguaglianza o del diritto di difesa, che delle condotte realizzate con la maturita' del maggiorenne, egli risponda penalmente secondo le norme processuali e sostanziali proprie degli adulti. E cio' anche quando i vari fatti-reato siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno, giacche', nell'attuazione di questo, ogni fatto facente parte del programma criminoso deve essere assistito dal momento volitivo, che si pone autonomamente, di volta in volta, nella realizzazione concreta dei singoli episodi. E d'altra parte la separazione dei procedimenti, non impedisce che, per una parte degli episodi, il soggetto sia assoggettato agli istituti (ad es. irrilevanza del fatto, messa alla prova, perdono giudiziale, diminuente ex art. 98 cod. pen.) che caratterizzano il sistema penale minorile, ne' che, sussistendo i presupposti della continuazione di reati, si faccia applicazione del criterio del cumulo giuridico delle pene ex art. 81 cod. pen., eventualmente da parte del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 3, comma 1, lettera a), legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 14, comma 2, cod. proc. pen.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte