Ordinanza 53/1995 (ECLI:IT:COST:1995:53)
Massima numero 21211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/02/1995; Decisione del
08/02/1995
Deposito del 20/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 53/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SONORI E TELEVISIVI - SANATORIA AMMINISTRATIVA, E CONSEGUENTEMENTE PENALE, DISPOSTA DALLA L. N. 223 DEL 1990 - INAPPLICABILITA' AI PRIVATI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI ESSA, AVEVANO GIA' INSTALLATO MA NON ANCORA ATTIVATO GLI IMPIANTI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE, CON L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI, AVEVANO GIA' COMPLETATO L''ITER' DELLA PROGRESSIONE CRIMINOSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
ORD. 53/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SONORI E TELEVISIVI - SANATORIA AMMINISTRATIVA, E CONSEGUENTEMENTE PENALE, DISPOSTA DALLA L. N. 223 DEL 1990 - INAPPLICABILITA' AI PRIVATI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI ESSA, AVEVANO GIA' INSTALLATO MA NON ANCORA ATTIVATO GLI IMPIANTI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE, CON L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI, AVEVANO GIA' COMPLETATO L''ITER' DELLA PROGRESSIONE CRIMINOSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 32, comma primo, l. 6 agosto 1990, n. 223 - sollevata sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai privati che, avendo al momento della L. n. 223 del 1990 installato ma non ancora attivato impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva, restano esclusi dalla sanatoria amministrativa, e conseguentemente penale, accordata ai privati che alla stessa data avevano completato l''iter' della progressione criminosa con l'attivazione degli impianti - e' prospettata con evidente riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attivita' di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla vigenza della disposizione impugnata, sicche' difetta di rilevanza ai fini del giudizio 'a quo', nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992") e non gia' della precedente attivita' di approntamento dell'impianto. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
La questione di costituzionalita' dell'art. 32, comma primo, l. 6 agosto 1990, n. 223 - sollevata sotto il profilo del deteriore trattamento riservato ai privati che, avendo al momento della L. n. 223 del 1990 installato ma non ancora attivato impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva, restano esclusi dalla sanatoria amministrativa, e conseguentemente penale, accordata ai privati che alla stessa data avevano completato l''iter' della progressione criminosa con l'attivazione degli impianti - e' prospettata con evidente riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attivita' di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla vigenza della disposizione impugnata, sicche' difetta di rilevanza ai fini del giudizio 'a quo', nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992") e non gia' della precedente attivita' di approntamento dell'impianto. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte