Sentenza 54/1995 (ECLI:IT:COST:1995:54)
Massima numero 21881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 54/95. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE - NORME CONCERNENTI IL CONDANNATO PER REATI ORIGINATI DA OBIEZIONE DI COSCIENZA - AFFIDAMENTO DEL CONDANNATO AD UFFICI OD ENTI, NON MILITARI, INDIVIDUATI DAL MINISTRO DELLA DIFESA, ANZICHE' AL SERVIZIO SOCIALE - FINALIZZAZIONE DELLA MISURA AL RECUPERO AL SERVIZIO MILITARE - IRRAGIONEVOLEZZA RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA RIEDUCAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE CUI ANCHE LE MISURE ALTERNATIVE DEVONO TENDERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - NECESSITA' DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE.
SENT. 54/95. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE - NORME CONCERNENTI IL CONDANNATO PER REATI ORIGINATI DA OBIEZIONE DI COSCIENZA - AFFIDAMENTO DEL CONDANNATO AD UFFICI OD ENTI, NON MILITARI, INDIVIDUATI DAL MINISTRO DELLA DIFESA, ANZICHE' AL SERVIZIO SOCIALE - FINALIZZAZIONE DELLA MISURA AL RECUPERO AL SERVIZIO MILITARE - IRRAGIONEVOLEZZA RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA RIEDUCAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE CUI ANCHE LE MISURE ALTERNATIVE DEVONO TENDERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - NECESSITA' DI INTERVENTO DEL LEGISLATORE.
Testo
Le speciali norme dettate, negli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (sull'"affidamento in prova del condannato militare") riguardo al condannato per reati originati dall'obiezione di coscienza, attribuiscono al Ministro della difesa - organo che, per la sua posizione istituzionale e funzionale, non e' certo qualificato in ordine al perseguimento delle finalita' di rieducazione e reinserimento sociale - la competenza, in via esclusiva, a individuare gli uffici o enti pubblici - anche se non militari - presso i quali l'affidato in prova dovra' prestare servizio. Tali disposizioni - nelle quali, sotto altra veste giuridica, si riproduce sostanzialmente il regime riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge n. 772 del 1972 - regime che resta collegato, sia pure indirettamente, all'organizzazione della difesa - non possono piu' trovare giustificazione dopo la sentenza (n. 358 del 1993) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consentiva che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali. Infatti, poiche' la funzione assolta dalle misure alternative non puo' che rispecchiare quella assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole sostituire una pena ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura finalizzata - come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983 - al recupero dello stesso al servizio militare. Gli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 vanno dunque dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici od enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa, anziche' al servizio sociale ai sensi della legge n. 354 del 1975. Risulta peraltro sempre piu' indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto della ormai lunga serie di pronunce della Corte in materia, dia una sistematica configurazione alla normativa dell'obiezione di coscienza. - S. n. 358/1993, gia' citata nel testo. V. anche S. n. 414/1991. red.: S.P.
Le speciali norme dettate, negli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (sull'"affidamento in prova del condannato militare") riguardo al condannato per reati originati dall'obiezione di coscienza, attribuiscono al Ministro della difesa - organo che, per la sua posizione istituzionale e funzionale, non e' certo qualificato in ordine al perseguimento delle finalita' di rieducazione e reinserimento sociale - la competenza, in via esclusiva, a individuare gli uffici o enti pubblici - anche se non militari - presso i quali l'affidato in prova dovra' prestare servizio. Tali disposizioni - nelle quali, sotto altra veste giuridica, si riproduce sostanzialmente il regime riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge n. 772 del 1972 - regime che resta collegato, sia pure indirettamente, all'organizzazione della difesa - non possono piu' trovare giustificazione dopo la sentenza (n. 358 del 1993) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consentiva che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali. Infatti, poiche' la funzione assolta dalle misure alternative non puo' che rispecchiare quella assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole sostituire una pena ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura finalizzata - come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983 - al recupero dello stesso al servizio militare. Gli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 vanno dunque dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici od enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa, anziche' al servizio sociale ai sensi della legge n. 354 del 1975. Risulta peraltro sempre piu' indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto della ormai lunga serie di pronunce della Corte in materia, dia una sistematica configurazione alla normativa dell'obiezione di coscienza. - S. n. 358/1993, gia' citata nel testo. V. anche S. n. 414/1991. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte