Sentenza 55/1995 (ECLI:IT:COST:1995:55)
Massima numero 21212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/95. TRIBUTI IN GENERE - TASSA PER I CONCORSI E LE OPERAZIONI A PREMI - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ESPERIBILITA' SOLO SE SIA STATA PAGATA LA TASSA DOVUTA - APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL 'SOLVE ET REPETE' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/95. TRIBUTI IN GENERE - TASSA PER I CONCORSI E LE OPERAZIONI A PREMI - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ESPERIBILITA' SOLO SE SIA STATA PAGATA LA TASSA DOVUTA - APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL 'SOLVE ET REPETE' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 60, secondo comma, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, (riforma delle leggi sul lotto pubblico), nel prevedere che il ricorso all'autorita' giudiziaria contro la liquidazione della tassa per i concorsi e le operazioni a premi, esperibile, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento, non e' ammesso "se non sia stata pagata la tassa dovuta", ponendo il pagamento del tributo a presupposto dell'azione giudiziaria, contiene un'applicazione della regola del 'solve et repete'. Pertanto, per le stesse ragioni esposte in numerose precedenti pronunce con cui la Corte ha affermato e ribadito che tale regola e' incompatibile, da un canto, con il principio di eguaglianza, e, dall'altro, con il diritto di agire in giudizio senza limitazioni, anche la disposizione 'de qua' va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost.. - Sulla illegittimita' del principio del 'solve et repete' e delle molteplici applicazioni dello stesso, S. n. 21/1961 e numerose altre. red.: S.P.
L'art. 60, secondo comma, del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, (riforma delle leggi sul lotto pubblico), nel prevedere che il ricorso all'autorita' giudiziaria contro la liquidazione della tassa per i concorsi e le operazioni a premi, esperibile, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento, non e' ammesso "se non sia stata pagata la tassa dovuta", ponendo il pagamento del tributo a presupposto dell'azione giudiziaria, contiene un'applicazione della regola del 'solve et repete'. Pertanto, per le stesse ragioni esposte in numerose precedenti pronunce con cui la Corte ha affermato e ribadito che tale regola e' incompatibile, da un canto, con il principio di eguaglianza, e, dall'altro, con il diritto di agire in giudizio senza limitazioni, anche la disposizione 'de qua' va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost.. - Sulla illegittimita' del principio del 'solve et repete' e delle molteplici applicazioni dello stesso, S. n. 21/1961 e numerose altre. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte