Sentenza 56/1995 (ECLI:IT:COST:1995:56)
Massima numero 21952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 56/95 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLE SOCIETA' - RIMBORSO - ESPERIBILITA' DELL' AZIONE GIUDIZIARIA ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA PER ASSERITO CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INTERNA - REIEZIONE.
SENT. 56/95 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLE SOCIETA' - RIMBORSO - ESPERIBILITA' DELL' AZIONE GIUDIZIARIA ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA PER ASSERITO CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA INTERNA - REIEZIONE.
Testo
Tra l'art. 12, primo e secondo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641 -impugnato nella parte in cui, riguardo al rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle societa' prevista dall' art. 3, commi 18 e 19, del d. l. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17) - non consente l' esercizio dell' azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi, e il principio fissato dalla Corte di giustizia CEE, con le sentenze 9 novembre 1983 (Sangiorgio) e 19 novembre 1991 (Francovich) , non sussiste quel contrasto che, secondo le societa' ricorrenti, in base ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale sui rapporti tra diritto statale e diritto comunitario, avrebbe reso la norma interna immediatamente disapplicabile dal giudice ordinario, e quindi inammissibile, per irrilevanza, la questione di costituzionalita' sollevata su di essa. Il richiamato 'dictum' della Corte di giustizia, infatti, pur richiedendo che le condizioni formali e sostanziali stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di tributi riscossi - come nel caso - in contrasto col diritto comunitario, non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso o il risarcimento, non vieta incondizionatamente che la proponibilita' dell'azione di ripetizione sia subordinata alla condizione di un preventivo reclamo in sede amministrativa. - Riguardo alla disapplicazione delle norme interne per contrasto con il diritto comunitario v. S. nn. 170/1984, 113/1985, 389/1989 e 168/1991 red.: F. S. rev.: S. P.
Tra l'art. 12, primo e secondo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.641 -impugnato nella parte in cui, riguardo al rimborso della tassa annuale di concessione governativa sulle societa' prevista dall' art. 3, commi 18 e 19, del d. l. 19 dicembre 1984, n. 853 (convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17) - non consente l' esercizio dell' azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi, e il principio fissato dalla Corte di giustizia CEE, con le sentenze 9 novembre 1983 (Sangiorgio) e 19 novembre 1991 (Francovich) , non sussiste quel contrasto che, secondo le societa' ricorrenti, in base ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale sui rapporti tra diritto statale e diritto comunitario, avrebbe reso la norma interna immediatamente disapplicabile dal giudice ordinario, e quindi inammissibile, per irrilevanza, la questione di costituzionalita' sollevata su di essa. Il richiamato 'dictum' della Corte di giustizia, infatti, pur richiedendo che le condizioni formali e sostanziali stabilite dalle diverse legislazioni nazionali in materia di tributi riscossi - come nel caso - in contrasto col diritto comunitario, non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso o il risarcimento, non vieta incondizionatamente che la proponibilita' dell'azione di ripetizione sia subordinata alla condizione di un preventivo reclamo in sede amministrativa. - Riguardo alla disapplicazione delle norme interne per contrasto con il diritto comunitario v. S. nn. 170/1984, 113/1985, 389/1989 e 168/1991 red.: F. S. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte