Sentenza 56/1995 (ECLI:IT:COST:1995:56)
Massima numero 21953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21952  21954


Titolo
SENT.56/95 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - AZIONE GIUDIZIARIA - ASSOGGETTAMENTO ALL' ONERE DEL PREVIO ESPERIMENTO DI RIMEDI AMMINISTRATIVI - CONSEGUENTE DIFFERIMENTO DELLA PROPONIBILITA' DELL' AZIONE - LEGITTIMITA'- CONDIZIONI - CIRCOSTANZE GIUSTIFICATIVE - NECESSITA'.

Testo
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l' assoggettamento dell' azione giudiziaria all'onere di previo esperimento di ricorsi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilita' dell' azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, deve ritenersi legittimo, di fronte all art. 24 Cost., soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalit di giustizia, fermo restando che pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l' onere nella misura meno gravosa possibile. - V. S. nn. 406/1993 e 360/1994. In precedenza, S.n. 15/1991. red.: F. S. rev.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte