Sentenza 56/1995 (ECLI:IT:COST:1995:56)
Massima numero 21954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21952  21953


Titolo
SENT. 56/95 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - CONTROVERSIE - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA ANCHE IN MANCANZA DEL PREVENTIVO RICORSO AMMINISTRATIVO - OMESSA PREVISIONE - LIMITE NON GIUSTIFICATO (SPECIE NEI CASI DI CONTROVERSIE ATTINENTI, COME NELLA SPECIE, AL RIMBORSO DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA) AL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Per le controversie relative all' applicazione delle tasse di concessione governativa, previste dall'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972,n.641, manca una 'ratio' idonea a giustificare il limite dallo stesso articolo imposto al principio dell'art. 24 Cost. col precludere l'esperibilita' dell' azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti, a loro volta,nell'art. 11. Si tratta infatti di controversie che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario od opportuno che la fase giudiziaria sia preceduta da un ricorso in sede amministrativa, tanto meno quando, come nella specie, si sia chiesto il rimborso di tributi riscossi dall'amministrazione finanziaria in violazione di direttive comunitarie, ne' vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale,in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco. Il citato art. 12, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, nelle controversie suddette, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - Nello stesso senso, riguardo a norme di identico tenore gia' contenute nell'art. 33, ultimo comma, d. P. R. 26 ottobre 1972, n.640, sull'imposta di bollo, e nell'art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sull'imposta sugli spettacoli, rispettivamente, S. nn.406/1993 e 360/1994,con le quali le norme stesse sono state dichiarate illegittime. Circa i principi applicati v. anche la precedente massima B. red.: F. S. rev.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte