Sentenza 57/1995 (ECLI:IT:COST:1995:57)
Massima numero 21884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 57/95 A. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - LAVORATORI CHE SI ASTENGONO DAL LAVORO, E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE PROCLAMANO O ADERISCONO ALLO SCIOPERO, IN VIOLAZIONE DEI LIMITI E DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI PRIMI E MISURE SANZIONATORIE IRROGABILI ALLE SECONDE - ETEROGENEITA' - IMPROPONIBILITA' DI CONFRONTI.
SENT. 57/95 A. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - LAVORATORI CHE SI ASTENGONO DAL LAVORO, E ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE PROCLAMANO O ADERISCONO ALLO SCIOPERO, IN VIOLAZIONE DEI LIMITI E DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI PRIMI E MISURE SANZIONATORIE IRROGABILI ALLE SECONDE - ETEROGENEITA' - IMPROPONIBILITA' DI CONFRONTI.
Testo
Pur nella loro comune collocazione nell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sanzioni previste, nel comma primo, nei confronti dei lavoratori che si astengono dal lavoro, e, nei commi secondo e terzo, nei confronti delle organizzazioni sindacali, che proclamano o aderiscono allo sciopero, in violazione - da parte degli uni o degli altri - delle disposizioni limitative dell'art. 2, non sono tra loro comparabili. Infatti, mentre quelle concernenti il lavoratore trovano il loro specifico presupposto nell'esistenza del rapporto di lavoro e si correlano quindi all'esercizio del potere disciplinare attribuito dall'art. 2106 cod. civ. al datore di lavoro, con la conseguente applicabilita' delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per le misure repressive utilizzabili nei confronti del sindacato (sospensione dei benefici di ordine patrimoniale di cui agli artt. 23 e 26, secondo comma, della stessa legge n. 300 del 1970 - prevista dal comma secondo - ed esclusione dalle trattative, prevista dal comma terzo) viene invece in rilievo un'esigenza di salvaguardia della liberta' sindacale, garantita dall'art. 39 Cost. per fini di interesse generale che trascendono il singolo rapporto di lavoro, il che determina tra le due situazioni una relazione di eterogeneita'. red.: S. P.
Pur nella loro comune collocazione nell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sanzioni previste, nel comma primo, nei confronti dei lavoratori che si astengono dal lavoro, e, nei commi secondo e terzo, nei confronti delle organizzazioni sindacali, che proclamano o aderiscono allo sciopero, in violazione - da parte degli uni o degli altri - delle disposizioni limitative dell'art. 2, non sono tra loro comparabili. Infatti, mentre quelle concernenti il lavoratore trovano il loro specifico presupposto nell'esistenza del rapporto di lavoro e si correlano quindi all'esercizio del potere disciplinare attribuito dall'art. 2106 cod. civ. al datore di lavoro, con la conseguente applicabilita' delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per le misure repressive utilizzabili nei confronti del sindacato (sospensione dei benefici di ordine patrimoniale di cui agli artt. 23 e 26, secondo comma, della stessa legge n. 300 del 1970 - prevista dal comma secondo - ed esclusione dalle trattative, prevista dal comma terzo) viene invece in rilievo un'esigenza di salvaguardia della liberta' sindacale, garantita dall'art. 39 Cost. per fini di interesse generale che trascendono il singolo rapporto di lavoro, il che determina tra le due situazioni una relazione di eterogeneita'. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte