Sentenza 57/1995 (ECLI:IT:COST:1995:57)
Massima numero 21886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21884  21887  21888  21889


Titolo
SENT. 57/95 B. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - INADEMPIENZE O VIOLAZIONI DI LEGGE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE PROCLAMANO LO SCIOPERO O VI ADERISCONO - SANZIONI IRROGABILI - INTERVENTO VALUTATIVO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA ISTITUITA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - PREVISIONE PER LA SANZIONE CONCERNENTE LA ESCLUSIONE DEL SINDACATO DALLE TRATTATIVE E NON ANCHE PER LA SANZIONE RELATIVA ALLA PERDITA DEI BENEFICI PATRIMONIALI (EX ARTT. 23 E 26, SECONDO COMMA, LEGGE N. 300 DEL 1970) - IRRAGIONEVOLEZZA, CON INCIDENZA SULLA GARANZIA DELLA LIBERTA' SINDACALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Di fronte ai principi di ragionevolezza e di garanzia della liberta' sindacale sanciti dagli artt. 3 e 39 Cost., non si giustifica, nella legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che riguardo alle misure afflittive previste nei confronti delle organizzazioni di lavoratori che proclamano lo sciopero, o ad esso aderiscono, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 (nella specie: dell'obbligo di preavviso minimo), soltanto per quella (contemplata nell'art. 4, comma terzo) della "esclusione dalle trattative", e non anche per quella (contemplata dall'art. 4, comma secondo) della "sospensione dei benefici di ordine patrimoniale" di cui agli artt. 23 e 26, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 (nella specie: del versamento dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori) sia richiesta la "indicazione" della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge. Anche in tale ipotesi, infatti, date le conseguenze afflittive - non meno gravi per il sindacato - delle misure patrimoniali, la segnalazione della Commissione si impone come necessario presupposto del potere sanzionatorio: potere che, pur sussistendo un'esigenza di funzionalita' applicativa per investirne il datore di lavoro - al quale spetta in definitiva di disporre la sospensione dei benefici - e' funzionale alla garanzia, nella quale non sono ravvisabili profili di autotutela, dei servizi pubblici essenziali, e deve esercitarsi sulla base, non di un giudizio meramente automatico ma di valutazioni complesse (come per es. la ricorrenza nello sciopero proclamato delle finalita' di tutela dell'ordine costituzionale che ne escludono la illegittimita', o la concreta identificazione, non sempre agevole, delle organizzazioni che vi "aderiscono") che solo un soggetto "super partes", ad alta competenza, - quale il legislatore ha configurato nella Commissione di garanzia - puo' compiere. Pertanto l'art. 4, comma secondo, della legge n. 146 del 1990, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia. - Sulla estraneita' al contenuto della normativa della legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, dei rapporti tra diritto di sciopero ed interessi dell'impresa, v. S. n. 317/1992. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte