Sentenza 57/1995 (ECLI:IT:COST:1995:57)
Massima numero 21887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21884  21886  21888  21889


Titolo
SENT. 57/95 C. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI DI LEGGE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE PROCLAMANO LO SCIOPERO - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - INTERVENTO ANCHE AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI BENEFICI DI ORDINE PATRIMONIALE (ARTT. 23 E 26, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970) - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede che anche la sanzione, ivi prevista in caso di violazione di legge o inadempienze da parte delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, della sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati, venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge, secondo lo schema adottato nel successivo comma, deve dichiararsi , ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del successivo art. 13, lett. c), in quanto non prevede che l'attivita' della Commissione si svolga anche ai fini previsti dall'art. 4, comma secondo. - V. la precedente massima B. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27