Sentenza 57/1995 (ECLI:IT:COST:1995:57)
Massima numero 21887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 57/95 C. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI DI LEGGE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE PROCLAMANO LO SCIOPERO - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - INTERVENTO ANCHE AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI BENEFICI DI ORDINE PATRIMONIALE (ARTT. 23 E 26, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970) - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 57/95 C. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI DI LEGGE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE PROCLAMANO LO SCIOPERO - COMPITI DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE - INTERVENTO ANCHE AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI BENEFICI DI ORDINE PATRIMONIALE (ARTT. 23 E 26, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970) - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede che anche la sanzione, ivi prevista in caso di violazione di legge o inadempienze da parte delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, della sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati, venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge, secondo lo schema adottato nel successivo comma, deve dichiararsi , ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del successivo art. 13, lett. c), in quanto non prevede che l'attivita' della Commissione si svolga anche ai fini previsti dall'art. 4, comma secondo. - V. la precedente massima B. red.: S. P.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede che anche la sanzione, ivi prevista in caso di violazione di legge o inadempienze da parte delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero, della sospensione dei benefici patrimoniali ivi indicati, venga disposta su indicazione della Commissione di garanzia istituita per l'attuazione della legge, secondo lo schema adottato nel successivo comma, deve dichiararsi , ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del successivo art. 13, lett. c), in quanto non prevede che l'attivita' della Commissione si svolga anche ai fini previsti dall'art. 4, comma secondo. - V. la precedente massima B. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27