Sentenza 57/1995 (ECLI:IT:COST:1995:57)
Massima numero 21889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 57/95 E. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - COMMISSIONE DI GARANZIA - PARERI E DECISIONI ADOTTABILI (NELLA SPECIE: IN ORDINE ALLE SANZIONI IRROGABILI A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI INADEMPIENTI) - RITENUTA INAPPLICABILITA' DI GARANZIE PROCEDIMENTALI - CONSEGUENTE DENUNCIATA INCIDENZA SU PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E LIBERTA' DI AZIONE E ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INESATTEZZA DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE ' A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 57/95 E. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - DISCIPLINA LEGISLATIVA - COMMISSIONE DI GARANZIA - PARERI E DECISIONI ADOTTABILI (NELLA SPECIE: IN ORDINE ALLE SANZIONI IRROGABILI A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI INADEMPIENTI) - RITENUTA INAPPLICABILITA' DI GARANZIE PROCEDIMENTALI - CONSEGUENTE DENUNCIATA INCIDENZA SU PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E LIBERTA' DI AZIONE E ORGANIZZAZIONE SINDACALE - INESATTEZZA DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE ' A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'assunto interpretativo su cui si basa la censura di incostituzionalita' mossa all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo cui i pareri e le decisioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge potrebbero essere adottati senza garanzie procedimentali, non puo' essere condiviso. A parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi dalle disposizioni del comma quarto dello stesso articolo circa l'acquisizione di dati, le informazioni e le audizioni, previste con espresso riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni sindacali e alle imprese, non v'e' dubbio, infatti, che anche per l'attivita' della Commissione di garanzia trovano applicazione, oltre al canone generale "audiatur et altera pars', il principio del giusto procedimento e l'obbligo di immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Di conseguenza, riguardo all'attivita' valutativa della Commissione di garanzia, di cui all'art. 13, lett. c), della legge n. 146, in ordine alle misure afflittive a carico delle organizzazioni sindacali inadempienti - in rilievo nel caso di specie - deve ritenersi imposta - anche per un'ovvia esigenza di bilanciamento del potere del datore di lavoro - la partecipazione dei destinatari di tali misure, con facolta', per i medesimi, di presentare memorie e documenti: una diversa lettura della norma, quand'anche non smentita da disposizioni regolamentari interne, colliderebbe certamente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146). - S. n. 197/1994. In particolare, riguardo alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, v. S. n. 311/1994, e riguardo al principio del giusto procedimento, v. la precedente massima D. red.: S. P.
L'assunto interpretativo su cui si basa la censura di incostituzionalita' mossa all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, secondo cui i pareri e le decisioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge potrebbero essere adottati senza garanzie procedimentali, non puo' essere condiviso. A parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi dalle disposizioni del comma quarto dello stesso articolo circa l'acquisizione di dati, le informazioni e le audizioni, previste con espresso riferimento alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni sindacali e alle imprese, non v'e' dubbio, infatti, che anche per l'attivita' della Commissione di garanzia trovano applicazione, oltre al canone generale "audiatur et altera pars', il principio del giusto procedimento e l'obbligo di immediata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Di conseguenza, riguardo all'attivita' valutativa della Commissione di garanzia, di cui all'art. 13, lett. c), della legge n. 146, in ordine alle misure afflittive a carico delle organizzazioni sindacali inadempienti - in rilievo nel caso di specie - deve ritenersi imposta - anche per un'ovvia esigenza di bilanciamento del potere del datore di lavoro - la partecipazione dei destinatari di tali misure, con facolta', per i medesimi, di presentare memorie e documenti: una diversa lettura della norma, quand'anche non smentita da disposizioni regolamentari interne, colliderebbe certamente con il dettato costituzionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146). - S. n. 197/1994. In particolare, riguardo alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, v. S. n. 311/1994, e riguardo al principio del giusto procedimento, v. la precedente massima D. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte