Sentenza 58/1995 (ECLI:IT:COST:1995:58)
Massima numero 21854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21855  21856  21857  21858  21859  21860


Titolo
SENT. 58/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DELLA QUESTIONE - NORMA RISULTANTE DAL "PRINCIPIO DI DIRITTO" ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA'.

Testo
E' ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale quello secondo il quale il giudice di rinvio puo' sollevare dubbi di costituzionalita' concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione. Dovendo, infatti, la norma, nel significato attribuitole dalla Corte di cassazione, ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la materia (artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). - V. S. n. 30/1990, nonche' S. nn. 257/1994, 130/1993, 2/1987, 345/1987, 21/1982, 11/1981 e 138/1977. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23