Sentenza 58/1995 (ECLI:IT:COST:1995:58)
Massima numero 21854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 58/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DELLA QUESTIONE - NORMA RISULTANTE DAL "PRINCIPIO DI DIRITTO" ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 58/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DELLA QUESTIONE - NORMA RISULTANTE DAL "PRINCIPIO DI DIRITTO" ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITA'.
Testo
E' ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale quello secondo il quale il giudice di rinvio puo' sollevare dubbi di costituzionalita' concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione. Dovendo, infatti, la norma, nel significato attribuitole dalla Corte di cassazione, ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la materia (artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). - V. S. n. 30/1990, nonche' S. nn. 257/1994, 130/1993, 2/1987, 345/1987, 21/1982, 11/1981 e 138/1977. red.: S.P.
E' ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale quello secondo il quale il giudice di rinvio puo' sollevare dubbi di costituzionalita' concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione. Dovendo, infatti, la norma, nel significato attribuitole dalla Corte di cassazione, ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la materia (artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). - V. S. n. 30/1990, nonche' S. nn. 257/1994, 130/1993, 2/1987, 345/1987, 21/1982, 11/1981 e 138/1977. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23