Sentenza 58/1995 (ECLI:IT:COST:1995:58)
Massima numero 21858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Titolo
SENT. 58/95 E. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA - STRANIERO CONDANNATO PER ALCUNI DEI REATI IVI PREVISTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI EMETTERE, CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA, L'ORDINE DI ESPULSIONE DALLO STATO, CON IMPLICITA PRECLUSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE PER CUI L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PRESUPPONE UNA CONCRETA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, NONCHE' DEI DIVIETI DI ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA IN DIFETTO DI PREVISIONE LEGISLATIVA E DI INIBIZIONE AL CONDANNATO DELLA POSSIBILITA' DI REINSERIMENTO SOCIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE, ESSENDO STATA FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA RISULTANTE DA PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE, SIA DI MERA INTERPRETAZIONE - REIEZIONE.
SENT. 58/95 E. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA - STRANIERO CONDANNATO PER ALCUNI DEI REATI IVI PREVISTI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI EMETTERE, CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA, L'ORDINE DI ESPULSIONE DALLO STATO, CON IMPLICITA PRECLUSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LAMENTATA DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE PER CUI L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PRESUPPONE UNA CONCRETA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, NONCHE' DEI DIVIETI DI ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA IN DIFETTO DI PREVISIONE LEGISLATIVA E DI INIBIZIONE AL CONDANNATO DELLA POSSIBILITA' DI REINSERIMENTO SOCIALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE, ESSENDO STATA FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA RISULTANTE DA PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE, SIA DI MERA INTERPRETAZIONE - REIEZIONE.
Testo
Contro quanto ha sostenuto, nella proposta eccezione di inammissibilita', l'Avvocatura di Stato, e' da escludere che con la questione sollevata, in giudizio di rinvio, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, Cost., riguardo all'art. 86, primo comma, del testo unico in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui, secondo il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, obbliga il giudice ad emettere, contestualmente alla sentenza, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., la concessione della sospensione della pena, si sia in sostanza richiesto alla Corte di dirimere un conflitto giurisprudenziale tra due modi diversi di interpretare la norma impugnata. Il giudice 'a quo', infatti, dopo aver illustrato il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, e affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale, manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate norme della Costituzione, con cio' formulando una questione di legittimita' costituzionale. Ne' vale in contrario far richiamo alle sentenze di inammissibilita' pronunciate dalla Corte , per difetto di rilevanza, nei casi, del tutto diversi, in cui i giudici 'a quibus' prospettavano piu' possibilita' interpretative della disposizione contestata senza indicare quale di esse ritenevano di dover applicare nel giudizio di provenienza. - V. le massime precedenti, e in particolare la massima D. Riguardo alle questioni, da ultimo menzionate, proposte in modo "ancipite", v., tra le altre, S. nn. 117/1994, 51/1992, 473/1989, 472/1989, 456/1989, e O. nn. 325/1994, 227/1994, 207/1993 e 584/1988. red.: S.P.
Contro quanto ha sostenuto, nella proposta eccezione di inammissibilita', l'Avvocatura di Stato, e' da escludere che con la questione sollevata, in giudizio di rinvio, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, Cost., riguardo all'art. 86, primo comma, del testo unico in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui, secondo il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, obbliga il giudice ad emettere, contestualmente alla sentenza, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., la concessione della sospensione della pena, si sia in sostanza richiesto alla Corte di dirimere un conflitto giurisprudenziale tra due modi diversi di interpretare la norma impugnata. Il giudice 'a quo', infatti, dopo aver illustrato il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, e affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale, manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate norme della Costituzione, con cio' formulando una questione di legittimita' costituzionale. Ne' vale in contrario far richiamo alle sentenze di inammissibilita' pronunciate dalla Corte , per difetto di rilevanza, nei casi, del tutto diversi, in cui i giudici 'a quibus' prospettavano piu' possibilita' interpretative della disposizione contestata senza indicare quale di esse ritenevano di dover applicare nel giudizio di provenienza. - V. le massime precedenti, e in particolare la massima D. Riguardo alle questioni, da ultimo menzionate, proposte in modo "ancipite", v., tra le altre, S. nn. 117/1994, 51/1992, 473/1989, 472/1989, 456/1989, e O. nn. 325/1994, 227/1994, 207/1993 e 584/1988. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte