Sentenza 58/1995 (ECLI:IT:COST:1995:58)
Massima numero 21859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21854  21855  21856  21857  21858  21860


Titolo
SENT. 58/95 F. MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - CONSEGUENZE APPLICATIVE - PRIVAZIONE O LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE - INCIDENZA SU VALORE RICONOSCIUTO COME DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO, SIA CITTADINO CHE STRANIERO - GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA' - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI DI GIUDIZIO PARTICOLARMENTE RIGOROSI.

Testo
Qualunque sia la natura che ontologicamente si intenda assegnare alle misure di sicurezza, e' indubitabile che le misure di sicurezza personali comportano comunque la privazione o la limitazione della liberta' personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia esso cittadino o straniero. Ed e' giurisprudenza della Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalita' deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della liberta' sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali. - Cfr. S. nn. 62/1994, 63/1994, 81/1993, 368/1992 e 366/1991. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte