Sentenza 58/1995 (ECLI:IT:COST:1995:58)
Massima numero 21860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21854  21855  21856  21857  21858  21859


Titolo
SENT. 58/95 G. STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA - STRANIERO CONDANNATO PER ALCUNI DEI REATI IVI PREVISTI - OBBLIGO DEL GIUDICE AD EMETTERE, CONTESTUALMENTE ALLA CONDANNA, L'ORDINE DI ESPULSIONE DALLO STATO, ESEGUIBILE A PENA ESPIATA, SENZA L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL CONDANNATO - CONSEGUENTE PRECLUSIONE (EX ART. 164, COMMA SECONDO, N. 2, COD. PEN.) PUR IN PRESENZA DEGLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI, ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE ED INGIUSTIFICATO OSTACOLO ALLA LIBERTA' PERSONALE E ALLE POSSIBILITA' DI REINSERIMENTO SOCIALE DEL CONDANNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, del testo unico delle leggi sulla disciplina in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestualmente alla condanna dello straniero per uno dei reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (produzione e traffico di sostanze stupefacenti, agevolazione e istigazione al loro uso ecc.) in deroga al principio, stabilito dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa" configura una irrazionale disparita' di trattamento di fronte alle altre ipotesi di applicabilita' della misura di sicurezza dell'espulsione previste dagli artt. 235 e 312 cod. pen., per le quali, benche' subordinate al presupposto di condotte obiettive non meno gravi di quelle considerate nell'art. 86, primo comma, la regola generale di cui all'art. 31 della legge n. 663 del 1986, deve essere pur sempre osservata. E tale irragionevolezza risulta evidente se si considera che l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione imposta dalla norma in questione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 cod. pen. (cui fa rinvio l'art. 203, cpv. cod. pen.) e la conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., della concessione della sospensione della pena inflitta, pur quando, come nel caso di specie, sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l'erogazione del beneficio, frappongono ingiustificati ostacoli non soltanto alla liberta' personale, ma anche alle possibilita' di sviluppo della personalita' del condannato, a cui anche le pene devono tendere. Pertanto, non valendo in contrario il richiamo alle pronunce di non fondatezza della Corte relative al diverso istituto della espulsione dello straniero, su sua richiesta, in alternativa alla esecuzione della custodia cautelare o della pena, prevista dall'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, l'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua'. - Sull' art. 7, commi 12 e 13 del decreto-legge da ultimo citato, S. nn. 62/1994 e 283/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte