Sentenza 59/1995 (ECLI:IT:COST:1995:59)
Massima numero 21883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/02/1995; Decisione del
20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:
21882
Titolo
SENT. 59/95 B. PROCESSO PENALE - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI - IPOTESI DI DIVIETO TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE DELEGA, IN RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI STAMPA - INTRODUZIONE DI ULTERIORI CASI DI DIVIETO DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE.
SENT. 59/95 B. PROCESSO PENALE - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI - IPOTESI DI DIVIETO TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE DELEGA, IN RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI STAMPA - INTRODUZIONE DI ULTERIORI CASI DI DIVIETO DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - ESCLUSIONE.
Testo
L'analiticita' con cui, nella direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, il legislatore delegante ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 Cost. - impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato. red.: S.P.
L'analiticita' con cui, nella direttiva n. 71 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, il legislatore delegante ha inteso precisare i casi di divieto di pubblicazione degli atti - evidentemente indicativa del rifiuto di introdurne ulteriori, in rispetto del principio sancito dall'art. 21 Cost. - impedisce che in sede di attuazione il legislatore delegato possa pervenire a tale risultato. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 71