Sentenza 60/1995 (ECLI:IT:COST:1995:60)
Massima numero 21895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21896


Titolo
SENT. 60/95 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO (ASSENTE, CONTUMACE O CHE SI RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME) NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - RITENUTA ESCLUSIONE PER QUELLE ASSUNTE NON DIRETTAMENTE DAL PUBBLICO MINISTERO MA, SU SUA DELEGA, DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITA' DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' AVANZATA IN BASE A CONTRARIO ASSUNTO - REIEZIONE.

Testo
L'art. 513, comma 1, cod. proc.pen. va inteso nel senso che, nel consentire che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dall' imputato (contumace, assente, o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) al pubblico ministero, esclude analoga previsione in ordine alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 st. cod.. Tale interpretazione, infatti, oltre a non essere contraddetta da un diverso orientamento giurisprudenziale, appare sorretta dalla formulazione della norma, soprattutto se raffrontata, con indubbio rilievo ermeneutico, con quella adottata nell'art. 503, comma 5, cod. proc. pen. (anch'esso compreso nel capo relativo all'istruzione dibattimentale) che espressamente prevede la utilizzabilita' al dibattimento, per le contestazioni all'imputato presente, delle precedenti dichiarazioni ricevute, in base a delega del pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria. Percio', in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata riguardo al divieto posto dall'art. 513, comma 1, alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che la disposizione impugnata potesse intendersi, sulla base dei principi generali in materia di atti delegati, in un senso non impeditivo della lettura. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte