Sentenza 60/1995 (ECLI:IT:COST:1995:60)
Massima numero 21896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SPAGNOLI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  20/02/1995;  Decisione del  20/02/1995
Deposito del 24/02/1995; Pubblicazione in G. U. 01/03/1995
Massime associate alla pronuncia:  21895


Titolo
SENT. 60/95 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI RESE DALL'IMPUTATO (ASSENTE, CONTUMACE O CHE SI RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME) NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - ESCLUSIONE PER QUELLE ASSUNTE NON DIRETTAMENTE DAL PUBBLICO MINISTERO MA, SU SUA DELEGA, DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
In seguito alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 306 del 1992 (convertito in legge n. 356 del 1992) all'art. 370, comma 1, cod. proc. pen., interrogatori, confronti ed altri atti di indagine delegati, per gli indagati in stato di liberta', alla polizia giudiziaria, si svolgono - in conformita' ai principi generali in materia di attivita' delegata - con le stesse modalita' di quelli compiuti personalmente dal pubblico ministero, e quindi, in particolare, con l'assistenza obbligatoria del difensore (cfr. artt. 65, 364 e 370, comma 1, cod. proc. pen.). Risulta quindi del tutto priva di razionale giustificazione una disciplina, come quella posta dall'art. 513, comma 1, cod.proc.pen., riguardo alla utilizzazione al dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato (contumace, assente, o che si rifiuti di sottoporsi all'esame) che determini una disparita' tra atti assunti direttamente, dal pubblico ministero o, per sua delega, dalla polizia giudiziaria, in deroga oltre tutto al criterio altrove seguito dallo stesso codice (cfr. riguardo alla utilizzabilita' al dibattimento, per contestazioni, delle precedenti dichiarazioni, alle quali il difensore aveva il diritto di assistere, dell'imputato presente, l'art. 503, comma 5). L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. - V.S. n. 476/1992 e O. n. 176/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte